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Ordinanza — n. 24097/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify omitted facts and disguised retrial request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24097/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request for retrial of the lower court's property judgment. The appellants failed to identify specific omitted facts regarding usucapion, offering only a generic reference to the evidence file instead of pinpointing exact data points. The court ruled that such vague complaints constitute a disguised attempt to re-evaluate the facts, which is prohibited under the principle of finality of judgments.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the complaint fails to specify the exact facts omitted by the trial court or if it disguises a request for retrial of the merits under the guise of legal error.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted facts specification usucapion exception disguised retrial request double conformity preclusion specific factual evidence finality of judgments fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 380 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017
Cass., Sez. U., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17303-2021 proposto da: SABATINO FLORA e SCHIPANI RAFFAELE, rappresentati e difesi dall’avv. MARCELLO TRAVAGLIONE e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro LA SELVA MONICA, successore a titolo particolare di PASSARIELLO SALVATORE, PASSARIELLO STEFANIA e PASSARIELLO VALENTINA, rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE SAUCHELLA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 4311/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 17/02/2009, Passariello Salvatore, Passariello Valentina e Passariello Stefania convenivano in giudizio Sabatino Flora e Schipani Raffaele dinnanzi il Tribunale di Benevento per far dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia diritto dei convenuti sul terreno sito in Ceppaloni (BN) alla via Appia Tressanti, di cui asserivano di essere proprietari esclusivi in virtù di successione legittima. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo, in via riconvenzionale, l’intervenuta usucapione del bene conteso.

Con sentenza n. 1128/2016, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda e dichiarava l’inesistenza del diritto di proprietà dei convenuti sul terreno in contestazione. Avverso detta decisione interponevano appello Sabatino Flora e Schipani Raffaele. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame confermando la statuizione del giudice di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Sabatino Flora e Schipani Raffaele, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso La Selva Monica, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, per aver acquistato da Passariello Salvatore, Valentina e Stefania il fondo già di proprietà di questi ultimi.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 17/02/2009, Passariello Salvatore, Passariello Valentina e Passariello Stefania convenivano in giudizio Sabatino Flora e Schipani Raffaele dinnanzi il Tribunale di Benevento per far dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia diritto dei convenuti sul terreno sito in Ceppaloni (BN) alla via Appia Tressanti, di cui asserivano di essere proprietari esclusivi in virtù di successione legittima.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo, in via riconvenzionale, l’intervenuta usucapione del bene conteso. Con sentenza n. 1128/2016, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda e dichiarava l’inesistenza del diritto di proprietà dei convenuti sul terreno in contestazione. Avverso detta decisione interponevano appello Sabatino Flora e Schipani Raffaele. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame confermando la statuizione del giudice di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Sabatino Flora e Schipani Raffaele, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso La Selva Monica, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, per aver acquistato da Passariello Salvatore, Valentina e Stefania il fondo già di proprietà di questi ultimi. Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’apparenza della motivazione, poiché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’intervenuta usucapione in loro favore dell’area di cui è causa senza fornire una motivazione adeguata, ma limitandosi a richiamare quanto già affermato dal Tribunale.

La sentenza sarebbe, inoltre, viziata perché il giudice di Appello avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, non meglio individuato, dal quale sarebbe stato possibile dedurre l’esistenza dei presupposti dell’intervenuta usucapione. La censura è inammissibile. Come insegna questa Corte “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 co. 6 Cost.» (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088). Nel caso di specie, tale vizio è da escludere. La Corte di Appello ha condiviso il giudizio del Tribunale, il quale aveva ritenuto non conseguita la prova dell’usucapione sulla base delle risultanze delle prove testimoniali, ritenute dal primo giudice «lacunose e imprecise». La statuizione è coerente con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui «colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione (…), in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso.» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002, Rv. 557289).

Anche la censura relativa all’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile, in quanto, oltre ad incontrare la preclusione della cd. doppia conforme – avendo la Corte di Appello confermato la decisione di prime cure in base ai medesimi argomenti logico- giuridici utilizzati dal Tribunale – , il ricorrente ha omesso di precisare quale sarebbe l’elemento fattuale non valutato dal giudice di merito, al quale egli attribuisce importanza decisiva ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di usucapione proposta. Il generico richiamo operato dal ricorrente al “complessivo materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio” non è sufficiente ad assicurare la necessaria specificità della censura, in ossequio al principio secondo cui “il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le partie la loro decisività” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017, Rv. 644826).

La doglianza è inammissibile –infine–anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme in materia di usucapione, le quali – secondo i ricorrenti – a vrebbero, ove correttamente applicate, dovuto condurre la Corte territoriale all’accoglimento dell’eccezione da essi formulata. La censura, in realtà, dissimula un’inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, e dell’apprezzamento delle prove,condotti dal giudice di merito, senza confrontarsi con il più che consolidato principio secondo cui è inammissibile il ricorso in Cassazione che, come nel caso di specie, “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., Sez.

U., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 –03)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, aggiungendo che la memoria deiricorrenti non offre elementi nuovi rispetto ai motivi di ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile. Le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrential pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p