Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding late evidence and improper request scope in condominium restitution case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fasa S.r.l. inadmissible, ordering the company to pay the opposing condominium's litigation costs. The court held that the appellant failed to prove the payments they claimed were made in excess of the disputed assembly resolution. Furthermore, the court ruled that the request for restitution could not be treated as a generic claim exempt from the opponent's duty to contest facts, nor could it be analogously expanded under lease resolution rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 278 c.p.c.; Art. 375, 380-bis c.p.c.: A request for restitution of sums paid in execution of an annulled assembly resolution must be proven as an unjust enrichment claim requiring timely contestation; it cannot be treated as a generic claim exempt from the opponent's duty to respond, nor can the scope of the request be analogously expanded beyond statutory exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28869-2021 proposto da: FASA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Circonvallazione Trionfale 34, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BELLI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA MASONE 17 BERGAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SAVOLDI; -controricorrente - nonché contro SUPERCONDOMINIO DI VIA MASONE 17-19, BERGAMO -intimato - avverso la sentenza n. 433/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Fasa S.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 9 aprile 2021, n. 433/2021, resa dalla Corte d’appello di Brescia. Il Condominio di via Masone 17, Bergamo, resiste con controricorso. Non ha svolto attività difensive l’altro intimato Supercondominio di via Masone 17-19, Bergamo. La Corte d’appello di Brescia, pronunciando sull’appello proposto dal Condominio di Via Masone 17, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1083 del 24 aprile 2017, ha “revocato” la condanna restitutoria pronunciata a favore della Fasa S.r.l., avente ad oggetto le somme versate nelle more del giudizio in esecuzione della deliberazione assembleare del 12 gennaio 2012 annullata.
La Corte di Brescia, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha affermato che mancava prova della corresponsione delle somme chieste in restituzione, essendo “pacifico chesolo unitamente all’atto d’appello Fasa S.r.l. ha depositato documentazione da cui risultano esborsi sostenuti nel 2011 e 2012 a favore del Condominio di Via Masone n. 17”, produzione perciò ritenuta tardiva e inammissibile. L’unico motivo del ricorso della Fasa S.r.l. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 278 c.p.c., assumendo che la riscossione delle somme in oggetto non fosse mai stata contestata dal Condominio nel corso del giudizio di primo grado e che la domanda di restituzione di quanto via via versato in esecuzione della delibera impugnata dovesse qualificarsi come domanda di condanna generica ai sensi dell’art. 278, comma 1, c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1,c.p.c. La domanda accessoria, svolta dal condomino nel giudizio diretto alla impugnazione di una deliberazione assembleare al fine di ottenere la restituzione dei contributi versati al condominio in esecuzione della medesima delibera, va qualificata come ripetizione di indebito e perciò postula tra i suoi elementi costitutivi anche l'accertamento dell'avvenuto pagamento a detto titolo.
Essa rimane inammissibile ove comprenda la richiesta di condanna del condominio alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio, in quanto si fonda su presupposti di fatto necessariamente ulteriori rispetto a quelli prospettati con la domanda originaria; né, pertanto, rispetto ad essa può operare il principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dall'onere probatorio, in quanto tale principio suppone che la parte dalla quale è invocato abbia ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale e tempestiva allegazione in citazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione nella comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. (ex multis, Cass.
Sez. 2, 29/09/2020, n. 20525). Neppure, al fine di ammettere una domanda di restituzione delle somme man mano versate in corso di causa in esecuzione della delibera impugnata, può estendersi analogicamente a tale fattispecie la possibilità, consentita dall'art. 664, comma 1, c.p.c., a chi propone domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di ampliare la domanda originariamente proposta fino ad ottenere oltre al pagamento dei canoni già scaduti, anche il pagamento delle somme dovute dal conduttore per i canoni insoluti e da scadere, configurando tale norma una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste (Cass.
Sez. 3, 09/06/2004, n. 10970; Cass. Sez. 3, 10/04/2014, n. 8405 ; Cass. Sez. 3 , 31/05/2005, n. 11603). Infine, a fronte di domanda di condanna “a restituire … tutte le somme che nelle more del giudizio fossero versate in esecuzione della delibera … impugnata”, il giudice, anche se richiesto da parte attrice, ma in assenza di adesione del convenuto, non ha il potere di scindere il giudizio sull'insussistenza dell'obbligo di pagamento - che costituisce il mero antecedente logico e non l'oggetto di autonoma domanda - da quello sulla verificazione e quantificazione delle somme che si assumono corrisposte in eccedenza, dovendo comunque accogliere o rigettare la domanda a seconda dellaprova in merito alla fondatezza o meno della stessa in tutti i suoi fatti costitutivi (arg. da Cass.
Sez. 3, 06/08/2013, n. 18661). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per l’altro intimato Supercondominio di via Masone 17-19, Bergamo, che non ha svolto attività difensive. Sussistonoi presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori dilegge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deci