Cassation court dismisses appeal against execution order declaring opposition inadmissible due to lack of decisive effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Maiello's appeal inadmissible because the lower court's order dismissing the opposition lacked decisive effect and was therefore unappealable. Maiello argued the execution judge violated the right to contradiction by not scheduling a hearing before declaring the opposition late. The court rejected this, citing precedent that such summary orders are not subject to cassation review regardless of their legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 618 c.p.c.; Art. 111, comma 7, Cost.: An execution judge's order declaring an opposition inadmissible in a summary phase lacks decisive effect and cannot be challenged via extraordinary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 4797-2020 proposto da: MAIELLO LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA MERLINO; - ricorrente- contro RIPLEY'S FILM IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato LORENZO ATTOLICO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà circoscritta alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. La società Ripley's Film s.r.l. in liquidazione, essendo munita di due titoli esecutivi giudiziali, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore Luigi Maiello nelle forme dell'espropriazione mobiliare. A tal fine il 26 luglio 2018 pignorò ai sensi dell'articolo 521 bis c.p.c. due autoveicoli di proprietà del debitore. Successivamente la società creditrice propose istanza di vendita (18 giugno 2019); il giudice dell'esecuzione fissò a tal fine la comparizione delle parti per l'udienza del 4 novembre 2019, ed all'esito di tale udienza, in assenza del debitore esecutato, pronunciò l'ordinanza di vendita.
2. Avverso l'ordinanza di vendita Luigi Maiello propose opposizione agli atti esecutivi, deducendone la nullità a causa d'un vizio di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 14 novembre 2019 dichiarò "l'opposi:zione inammissibile in quanto tardiva".
3. Tale ultimo provvedimento è stato impugnato per cassazione da Luigi Nlaiello con ricorso fondato su un motivo. La Ripley's Film ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2020 n. 04797 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 618 c.p.c., deducendo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato tardiva l'opposizione senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, e quindi in violazione del contraddittorio. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento privo di efficacia decisoria. È noto infatti che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand'anche dichiari (illegittimamente) inammissibile l'opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., giacché priva del carattere della definitività (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016, Rv. 642321 - 01).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. A tal fine non posso condividersi i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., ove si deduce che, essendo stato caducato nella sede opportuna il titolo esecutivo, sarebbe cessata la materia del contendere. Ciò per due motivi. 2.1. Il primo motivo è che la suddetta memoria risulta notificata alla Ripley's Film s.r.l. tardivamente (il 6.4.2012), vale a dire meno dei dieci giorni prima dell'adunanza camerale, prescritti dall'art. 380 bis c.p.c.. 2.2.
La seconda ragione è che in ogni caso questa Corte ha già stabilito che la caducazione del titolo esecutivo giudiziale, pur comportando, ai Ric. 2020 n. 04797 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -3- sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno - in difetto della rinuncia delle parti - l'interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che con riguardo a quel titolo sia stata proposta (Sez. L, Sentenza n. 21323 del 11/10/2007, Rv. 599535 - 01).
Pertanto il giudizio di opposizione all'esecuzione andrebbe comunque definito, anche in tal caso, esaminandone il merito al fine di applicare il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Luigi Maiello alla rifusione in favore di Ripley's Film s.r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civil