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Ordinanza — n. 24035/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation and agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24035/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct following the mutual withdrawal of the litigation by both parties. Antonella Zatta had previously withdrawn her appeal against Ivano Passoni, to which the opposing party adhered. Consequently, the court ordered the litigation costs to be compensated between the parties and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When both parties mutually withdraw their claims or appeals, the judgment is declared extinct and costs are compensated.

Parole chiave

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mutual withdrawal of litigation extinction of proceedings compensation of costs cassation appeal dismissal party autonomy in litigation esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4582-2020 proposto da: zATTA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE PALMIERI; - ricorrente- contro PASSONI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CHIAPPARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ERBA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2460/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSE ITI. Considerato che Antonella Zatta ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Monza 11.11.2019 n. 2460, con la quale venne rigettato l'appello da lei proposto contro Ivano Passoni; la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha aderito alla rinuncia; le parti hanno chiesto concordemente che le spese di lite vengano compensate; P.q.m. dichiara estinto il giudizio e compensate le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 aprile 2022.