Court allows automatic extension of plaintiff's claim to third party called by defendant in tort case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that automatically extended the plaintiff's claim to a third party called by the defendant. The plaintiff sued the bank for damages caused by a false endorsement, while the bank had called the sub-agent in question. The court held that the automatic extension applies whenever the defendant calls a third party as the true responsible subject for the alleged tort, regardless of the specific legal qualification of the call.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; When the defendant calls a third party as the subject responsible for the plaintiff's claim, the plaintiff's claim extends automatically to the third party, provided the legal relationship regarding the alleged tort remains identical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3785-2020 proposto da: MOSCHINI PIEROTTI & PRATESI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINTURICCHIO, 214, presso lo studio degli avvocati ILARIA VERINI SUPPLIZI e ALDO VERINI SUPPLIZI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO MAMBELLI; - ricorrente - contro ZAMBIANCHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO GIACOMUCCI; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 3265/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 la società Moschini, Pierotti e Pratesi s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "la NIPP") convenne dinanzi al Tribunale di Forli la Banca Popolare di Milano, esponendo che: -) la società attrice era agente assicurativo per conto della società RAS s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale, per effetto di fusione, in Allianz s.p.a.); -) nell'esercizio di tale attività si avvaleva, quale subagente, dell'opera di Alessandro Zambianchi; -) quest'ultimo aveva ricevuto da un cliente, a titolo di premio assicurativo versato per la stipula di una polizza sulla vita, un assegno dell'importo di euro 10.000, tratto sulla Cassa di Risparmio di Forti all'ordine della RAS s.p.a.; -) Alessandro Zambianchi, invece di trasferirlo all'agente, esibendo una falsa girata presentò il suddetto assegno all'incasso presso la Banca Popolare di Milano e lo incassò; -) sei anni dopo questi fatti l'ignaro cliente, fidando nell'esistenza del contratto assicurativo, ne chiese il riscatto; -) la MPP, al fine di evitare di essere chiamata a rispondere dell'operato del proprio subagente, chiese alla Allianz di attivare il contratto, il cui premio fu addebitato dalla società assicuratrice alla NIPP; -) il pregiudizio patrimoniale subito dalla MPP andava ascritto (anche) alla condotta della Banca Popolare di Milano, per avere pagato il titolo Ric. 2020 n. 03785 sez.
M3 - ud. 12-04-2022 -2- di cui si è detto a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di una firma per girata falsa ed illeggibile.
2. La Banca Popolare di Milano si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiamò in causa la Cassa di Risparmio di Forli e della Romagna, quale banca trattaria, allegando che ad essa dovesse ascriversi l'omessa verifica della legalità formale del titolo in stanza di compensazione.
3. La Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiamò in causa Alessandro Zambianchi, chiedendo di essere da questi tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea o di quella di manleva formulata dalla Banca Popolare di Milano.
4. Anche Alessandro Zambianchi si costituì, eccependo la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza della pretesa.
5. Con sentenza 246/15 Tribunale di Forli accolse la domanda nei soli confronti di Alessandro Zambianchi. La sentenza fu appellata da quest'ultimo.
6. Con sentenza 20 novembre 2019 n. 3265 la Corte d'appello di Bologna accolse il gravame e rigettò la domanda proposta da MPP nei confronti di Alessandro Zambianchi. A fondamento della propria decisione la Corte d'appello articolò una motivazione così riassumibile: -) la domanda principale proposta in primo grado dalla MPP nei confronti della Banca Popolare di Milano si fondava sulla Ric. 2020 n. 03785 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -3- responsabilità di quest'ultima per fatto del proprio dipendente, consistito nel non aver correttamente valutato la legittimazione all'incasso del soggetto presentatore dell'assegno; -) con la memoria ex art. 183 c.p.c. la società attrice aveva esteso la propria domanda nei confronti di Alessandro Zambianchi; -) tale estensione della domanda era tuttavia inammissibile per tre indipendenti ragioni: --) sia perché tardivamente proposta, in quanto si sarebbe dovuta formulare nella prima udienza, e non nella prima memoria istruttoria ex articolo 183 c.p.c.; --) sia perché "non ne risultano indicati il petitum e la causa petendi"; --) sia, infine, perché la responsabilità di Alessandro Zambianchi nei confronti della MPP aveva natura contrattuale (scaturendo dall'inadempimento del contratto di subagenzia), mentre la domanda principale formulata dall'attrice nei confronti della Banca Popolare di Milano aveva natura aquiliana.
7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla MPP con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito Alessandro Zambianchi con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 99, 106, 112, e 183 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere inammissibile la domanda estesa dalla società attrice nei confronti di Alessandro Zambianchi, in quanto: Ric. 2020 n. 03785 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -4- a) la Cassa di Risparmio di l'orli aveva chiamato in causa Alessandro Zambianchi non per esserne garantita, ma indicando in lui l'unico responsabile del fatto illecito;
b) di conseguenza, la società attrice non aveva nessun onere di estendere formalmente la domanda nei confronti di Alessandro Zambianchi, in quanto l'estensione doveva ritenersi "automatica". 1.1. Il motivo è fondato. La Cassa di Risparmio di Forli, chiamando in causa Alessandro Zambianchi, aveva chiesto - per usare le parole delle Sezioni Unite di questa Corte - che fosse accertato nei confronti di tutte le parti il "modo di essere" del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass. Sez. Un.24707/14): vale a dire che fosse accertata la condotta illecita di Alessandro Zambianchi.
In virtù dei principi affermati nella suddetta sentenza, pertanto, quel che rileva ai fini dell'automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa non era la qualificazione della chiamata come "garanzia propria" o "garanzia impropria", ma l'accertamento della identità od eterogeneità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla società attrice, rispetto a quello dedotto in giudizio dalla Cassa di Risparmio nei confronti di Alessandro Zambianchi. Identità che nel caso di specie deve ritenersi sussistente: l'attrice chiese infatti nei confronti della Banca negoziatrice il risarcimento del danno da fatto illecito (così va qualificata la domanda, ovviamente a prescindere dalle scelte definitorie della parte), e parimenti su un fatto illecito era fondata anche la chiamata in causa di Alessandro Zambianchi da parte della Cassa di Risparmio di Porli.
Ric. 2020 n. 03785 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -5- 1.2. Né erano di ostacolo all'estensione automatica della domanda • attorea nei confronti di Alessandro Zambianchi le ulteriori circostanze ravvisate dalla sentenza impugnata, in quanto:
a) nel caso di estensione automatica della domanda, petitum e la causa petendi restano invariati: il terzo chiamato risponderà nei confronti dell'attore per lo stesso titolo posto da quest'ultimo a fondamento della domanda formulata nei confronti del convenuto: e dunque, nel caso di specie, a titolo aquiliano;
b) che la N1PP e Alessandro Zambianchi fossero legati da un rapporto contrattuale non poteva impedire l'estensione automatica della domanda, in virtù del noto principio per cui non è inibito, a chi sia stato danneggiato dall'inadempimento di un contratto, invocare la responsabilità aquiliana del danneggiante, ove ne ricorrano presupposti. 1.3. I principi appena esposti sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte in fattispecie analoghe, stabilendosi che quando il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, "la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitolo" (Sez. 3 -' Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021, Rv. 661668 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013, Rv. 625380 - 01).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. Ric. 2020 n. 03785 sez. M3 ud. 12-04-2022 -6- (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d