Cassation appeal dismissed for tardiness as appeal deadline expired due to mandatory suspension periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance judgment rejecting his opposition to enforcement proceedings initiated by Riscossione Sicilia S.p.A. The court determined that mandatory suspensions extended the appeal period to August 16, 2020, which was prorogued to August 17, 2020, making the September 14 filing untimely. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 83 D.L. 18/20: An appeal to the Court of Cassation must be filed within the strict deadline calculated including mandatory suspensions; failure to file within this period renders the appeal inadmissible for tardiness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24493-2020 proposto da: BARBERI MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIARDINA, GIOVANNI SALVAGGIO; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CUNTRERI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2450/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Michele Barberi ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo 13 dicembre 2019 n. 2450, con la quale venne rigettata l’opposizione all’esecuzione da lui proposta avverso la procedura esecutiva iniziata in suo danno dalla Riscossione Sicilia s.p.a.. La Riscossione Sicilia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza d’appello è stata pubblicata il 13 dicembre 2019; -) il termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c.
è scaduto il 13 giugno 2020; -) aggiungendo i 64 giorni di sospensione obbligatoria dei termini processuali stabilite dall’articolo 83 del decreto legge 18/20, il termine per impugnare venne a scadere il 16 agosto 2020 (domenica), e dunque fu prorogato ope legisal 17 agosto 2020; -) il ricorso per cassazione è stato invece proposto il 14 settembre 2020. Né il ricorrente ha potuto beneficiare della sospensione feriale dei termini, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione all’esecuzione, materia cui non si applica la sospensione feriale dei termini (ex multis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020).
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Michele Barberi alla rifusione in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta