Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23939/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses medical trainees' appeal regarding insufficient specialist training stipend adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23939/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by 23 medical trainees inadmissible. The plaintiffs argued that their fixed stipend, established by law, failed to keep pace with inflation and living costs over several years. The Court rejected this claim, relying on established precedent that the statutory block on cost-of-living increases was a deliberate economic policy choice rather than an unreasonable restriction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 comma 1 d.lgs. 257/1991; Art. 7 d.l. 384/1992: The fixed stipend for medical specialists in training is not subject to automatic inflation adjustments, and such legislative blocks on increases constitute a valid exercise of economic policy without being unreasonable.

Parole chiave

Generato dall'IA
medical trainees stipend inflation adjustment block specialist training remuneration economic policy choice cassation inadmissibility cost of living index state employment law accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 1 d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257
e che, fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, sarebbero state applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs.
Art. 7 d.l. 384 del 1992
266, dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt.
Art. 360 bis cod. proc. civ.
266., in relazione all'art. 360 nn.
D.P.R. n. 115 del 2012
4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art.
art. 348 ter cod.proc.civ
275/1991 che, quand’anche considerata autonoma, avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti delle singole Università; la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 tercod.proc.civ.; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art.
art. 45 d.Lgs. 368/99
art. 380-bis cod. proc. civ
348 tercod.proc.civ.; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
art. 10 Cost
5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt.
art. 111 Cost
ed ex art. 111 Cost.»; la questione posta con detto mezzo attiene alla indicizzazione annuale, in relazione al tasso programmato di inflazione, e di miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del S.S.N.
art. 6 d.lgs. 257/91
e che, fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, sarebbero state applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9215 del 22/03/2022
cit.” (tra le ultime, in tal senso, Cass. n. 9215 del 22/03/2022;
Cass. n. 2571 del 29/03/2022
Cass. n. 2571 del 29/03/2022; Cass.
Cass. n. 17223 del 27/05/2022
2571 del 29/03/2022; Cass. n. 17223 del 27/05/2022; Cass.
Cass. n. 2201 del 25/01/2022
17223 del 27/05/2022; Cass. n. 2201 del 25/01/2022; Cass.
Cass. n. 4449 del 23/02/2018
Cass. n. 4449 del 23/02/2018; Cass.
Cass. n. 18670 del 27/07/2017
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 30799/2023 — snciv
Italian Court dismisses doctors' appeal regarding medical residency pay differences and study grants adjustments.
Ordinanza — n. 28553/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses medical trainees' claim for EU directive damages due to lack of specific loss evidence.
Ordinanza — n. 6894/2023 — snciv
Cassation court dismisses doctors' claim that EU directives mandate adequate remuneration for medical specialization. The court finds no violation of EU law. The court rejects the claim that EU directives mandate adequate remuneration for medical specialization, ruling the Italian legislative choices regarding scholarship indexing and revaluation mechanisms were lawful and not in violation of EU principles. The court held that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible. The court ruled that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible. The court held that the Italian government fulfilled its EU obligations by providing scholarships, and the subsequent legislative decisions on indexing and revaluation fell within national discretion, thus dismissing the appeal as inadmissible.
Ordinanza — n. 29903/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses doctors' claim for damages due to delayed EU medical specialization directive implementation.
Ordinanza — n. 6899/2023 — snciv
Cassation court dismisses students' claim that university medical scholarships violate EU law due to salary indexing blocks.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30886/2021 R.G. proposto da : BERTOLO CORRADO, BOCHICCHIO ANTONIO SALVATORE ROSARIO, BORRELLO VINCENZO MARIA, CACCO MICHELE, CALORIO LIVIA, CALZÀ GIOVANNA, CANOVARI BENEDETTA, CANTONI CRISTINA, CARNUCCIO ROSA, CASOLINO ANDREA, CAU ROSSELLA, CESCA DONATELLA, CIANCIO BENEDETTO, CIANI FEDERICA, CILLONI NICOLA, CITO FRANCESCO, D'ADAMO MONICA, D'EVANT FRANCESCO LUCIANO ALESSANDRO, DE FILIPPO FERNANDO, DI RUOCCO ARABELLA, DIN ALVINA SHIREEN, DONZELLI FABRIZIO, FANELLI GIOVANNA FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 2037/2020 depositata il29/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che: i ricorrenti, Corrado Bertolo ed altri ventidue suoi colleghi, ricorrono per la cassazione della sentenza n.2037/2020 del Tribunale di Roma, resa pubblica in data 29 gennaio 2020, confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con ordinanza n. 7088/2021 del 30 settembre 2021 ex art. 348 ter cod.proc.civ., articolando due motivi; resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della salute; i ricorrenti, iscritti a diversi corsi di specializzazione in varie discipline mediche, rappresentano in fatto di avere dedicato alla formazione specialistica la propria attività professionale per l’intera durata del corso, espletando le prestazioni mediche nelle strutture ospedaliere in cui erano inseriti a tempo pieno ed in regime di esclusività; il legislatore italiano, con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in ritardo di dieci anni, attuava le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (sistematicamente coordinate con la direttiva 93/16/CEE), in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, che prescrivevano, tra l’altro, che le attività di formazione dei medici specializzandi dovessero formare oggetto di "adeguata rimunerazione”, prevedendo un trattamento economico non retributivo di Lire 21.500.000 annuali, da incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale (art. 6, comma l); il successivo d.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368 recepiva la direttiva 93/16/CEE che sostituiva le precedenti e abrogava il d.lgs. n. 257/91, stabilendo, all'art. 37, comma 1, che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, dovesse venire corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale, ogni tre anni (art.

39) e che, fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, sarebbero state applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; l'art. 8, del successivo d.lgs. del 21 dicembre 1999, n, 517, estendeva la suddetta sospensione alle disposizioni che introducevano il contratto di formazione- lav oro, originariamente entrate in vigore; con la l. 23 dicembre 2005, n.266, art. l, comma 300, veniva stabilito che il trattamento economico a favore degli specializzandi si dovesse applicare a decorrere dall'anno accademico 2006-0007; con l. 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e con d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 veniva recepita la direttiva 05/36/CE che abrogava e sostituiva la direttiva 93/16/CEE e stabiliva, all'art. 25, che la formazione dovesse avvenire a tempo pieno, implicando la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento, in modo che lo specialista in formazione dedicasse alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno; pertanto, gli odierni ricorrenti, rilevando l’inattuazione delle previsioni comunitarie, con conseguente responsabilità per danni sia a carico dello Stato, per il periodo che va dal 1993 al 1999, sia a carico delle Regioni e delle Università, che, non facendo partire i contratti nel breve periodo di vigenza del decreto legislativo n. 368/99, non avevano ottemperato agli obblighi comunitari, chiedevano la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, per ogni anno di specializzazione svolto, di euro 20.000,00, o della somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia per la mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi, per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 d.Lgs. 368/99), per la mancata applicazione dei benefici economici e contributivi, ai sensi del d.lgs. 36 8/99, artt. 34 e seguenti, e successive modificazioni; in aggiunta, domandavano la condanna solidale delle parti convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi; il Tribunale di Roma respingeva le richieste attoree, negando che esistesse un diritto, di fonte comunitaria, ad «un adeguamento dell’adeguata remunerazione» già riconosciuta dal legislatore italiano ai medici specializzandi con il dlgs. n. 368/1999, come modificato dal dlgs n. 266/2005, escludeva che la direttiva 93/16 avesse avuto contenuto innovativo sotto il profilo invocato dagli odierni ricorrenti e negava che lo Stato italiano fosse vincolato ad equiparare il trattamento dei medici specializzandi a quello dei lavoratori del comparto sanitario; rigettava anche la domanda relativa alla mancata attuazione del dlgs. n. 275/1991 che, quand’anche considerata autonoma, avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti delle singole Università; la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 tercod.proc.civ.; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

1) il primo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell'art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266., in relazione all'art. 360 nn. 3 ed ex art. 111 Cost. c.p.c»; la tesi sostenuta è che erroneamente sia stata ritenuta non sussistente alcuna responsabilità dei convenuti per la mancata attuazione delle direttive Comunitarie, argomentando che la disciplina introdotta dal dlgs. n. 368/1999 è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale, perché non si sarebbe tenuto conto dell’obbligo del giudice nazionale di interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE.

A fronte del chiaro tenore letterale dell’obbligo imposto allo Stato italiano, il giudice nazionale avrebbe dovuto ritenere quest’ultimo obbligato, anche se la direttiva prevedente l’obbligo non aveva i caratteri delle direttive self executing, a garantire ai medici specializzandi di poter dedicare alla loro formazione pratica e teorica tutta l’attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa oppure, nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest'ultima, senza preoccupazioni esistenziali che impongano loro di ricercare altre fonti di reddito.

Di qui la ulteriore conclusione che « rispetto a situazioni destinate a durare nel tempo… ed in presenza di elementi essenziali suscettibili di variare nel tempo, come l'adeguatezza della remunerazione, esposta al variare del costo della vita, l'obbligo di recepimento degli Stati membri non può fermarsi alla prima attuazione, ma prosegue nel tempo. Non a caso perciò l'art. 6, comma l, del d. lgs. n. 257/1991 prevedeva meccanismi per la difesa del potere d'acquisto delle borse di studio», irragionevolmente bloccati sin dal 1992; il giudice avrebbe dovuto riconoscere che lo Stato italiano, dopo avere adempiuto tardivamente con il d. lgs. n. 257/1991 agli obblighi comunitari nascenti dalla direttiva 82/76/CEE, era divenuto progressivamente inadempiente secondo una valutazione sostanziale dell'adeguatezza da lui stesso data, discrezionalmente, prima con lo stesso d. lgs. n. 257/1991 e, poi, con il d. lgs. n. 368/1999 e con i successivi provvedimenti di attuazione e che, quindi, già prima del recepimento della direttiva 93/16/CEE, ed anche indipendentemente da questa, era inadempiente rispetto all'obbligo comunitario di garantire agli specializzandi un'adeguata remunerazione;

2) con il secondo motivo i ricorrenti lamentano: «Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell'art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 in relazione all'art. 360 nn. 3 c.p.c. ed ex art. 111 Cost.»; la questione posta con detto mezzo attiene alla indicizzazione annuale, in relazione al tasso programmato di inflazione, e di miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del S.S.N. (art. 6 d.lgs. 257/91), stante che gli odierni ricorrenti avevano agito per la condanna, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l' importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa; in aggiunta alle argomentazioni difensive già esposte a supporto del motivo precedente, i ricorrenti invocano l’applicazione delle sentenze di questa Corte 29.10.2012 n. 18562 e 17.6.2008, n. 16385 secondo cui: "In materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, l'art. 7, comma l, del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime mirato a contenere la spesa pubblica - è stato , limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n, 549 del 1995, 22, L n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002.

Ne consegue che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dall'art. l, comma 33, L. n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993". la tesi sostenuta è che le ragioni che avevano fatto ritenere alla Corte Costituzionale non irragionevoli né discriminatorie le norme che avevano disposto il "blocco" dell'indicizzazione delle borse di studio – l’eccezionalità e l’affidamento della gestion e delle dinamiche sindacali alla contrattazione collettive - siano venute meno e che la sentenza n. 4449/2018 di questa Corte che ha affermato che il consolidamento della spesa, per il riferimento all'intera disciplina dell'art. 6, comma l, D.Lgs. n. 257 del 1991 esplicava i suoi effetti anche sulla rideteminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale non spiegherebbe perché il blocco in questione debba incidere sull’entità delle borse di studio in quanto, in presenza di un meccanismo di rivalutazione del loro importo previsto dalla legge, potrebbe comportare soltanto una diminuzione del numero, non predeterminato dalla legge, delle borse di studio finanziabili e il riferimento normativo sarebbe, inoltre, erroneamente applicato alle borse di studio per cui è causa, perché l’art. 6, comma l, del d. lgs. n. 257/1991 si occupa degli "aggiornamenti" che non corrispondono agli incrementi correlati al tasso di inflazione programmata né alle rideterminazioni correlate ai miglioramenti stipendiali dei medici del SSN; non solo: in senso contrario al blocco della rideterminazione triennale deporrebbe l’art. 36 della legge n. 289/2002 che, nel disporre la proroga per il triennio 2003-2005 del blocco degli aggiornamenti di «indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita», utilizza il termine "aggiornamenti" con riferimento agli incrementi correlati al costo della vita, mentre nessun dovrebbe avere il disposto dell'art. 1 del d.l. n. 90/2001 che ha elevato a 335 miliardi, a decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti, perché detto aumento deve tener conto dell’ammontare delle singole borse di studio; il ricorso si conclude con una richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, affinché chiarisca:

i) se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto; ii) se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.

3) le quaestiones iuris poste dal primo motivo di ricorso -se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medicispecializzandi una retribuzione adeguata - hanno già trovato adeguata e condivisibile risposta nella giurisprudenza di questa Corte, da cui non sono emerse ragioni per discostarsi; il motivo va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360 bis cod.proc.civ. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che il difensore dei ricorrenti ben conosce o dovrebbe conoscere, avendo proposto la medesima questione in innumerevoli precedenti ricorsi, secondo cui « la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (tra le ultime, in tal senso, Cass. n. 9215 del 22/03/2022;

Cass. n. 2571 del 29/03/2022; Cass. n. 17223 del 27/05/2022; Cass. n. 2201 del 25/01/2022; Cass. n. 1821 del 20/01/2022; Cass. n. 40605 del 17/12/2021; Cass. n. 24805 del 9/10/2018; Cass. n. 24804 del 9/10/2018; Cass. n. 24803 del 9/10/2018; Cass. n. 24802 del 9/10/2018; Cass. n. 24708 dell’ 8/10/2018; Cass. n. 20419 del 2/08/2018; Cass. n. 6355 del 14/03/2018; Cass. n. 13445 del 29/05/2018; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Cass n. 4449 del 23/02/2018);

4) alla stessa sorte va incontro il secondo motivo, posto che anche sulle censure con esso formulate, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata; è stato infatti più volte affermato che «in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato» (Cass. n. 18670 del 27/07/ 2017;

Cass. n. 4449 del 23/02/2018; Cass. n. 13572 del 20/05/2019; Cass. n. 22633 del 19/10/ 2020; Cass n. 9104 dell’01/04/2021; Cass. n. 32204 del 5/11/2021; Cass. . 17223 del 14/04/2022); da tale giurisprudenza, che ha dato conto con ampiezza di argomenti delle ragioni di rigetto delle relative pretese economiche, il Collegio non vede ragioni per discostarsi; tantomeno riscontra ragioni nuove e diverse da quelle che hanno già in passato condotto questa Corte e ritenereinsussistenti i presupposti per rimettere gli atti alla Corte di giustizia (cfr.

Cass.27/05/2022, n. 17223 e giurisprudenza ivi richiamata);

5) la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360 biscod.proc.civ.;

6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ….. ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos