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Ordinanza — n. 23841/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of notification within 30 days, ruling strict procedural deadlines apply to all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23841/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible due to failure to notify the opposing party within the mandatory 30-day deadline. Although the appellant argued that procedural economy allowed for non-notification of absent parties or a request for an extension, the court rejected these claims. The decision emphasizes that the statutory notification requirement applies uniformly to both present and absent parties, and the appellant's failure to attempt timely notification precludes any remedy.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 2, c.p.c.; The appeal for regulation of jurisdiction must be notified to non-appearing parties within a mandatory thirty-day period, and failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the party's presence or absence.

Parole chiave

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appeal for regulation of jurisdiction mandatory notification deadline inadmissible appeal procedural economy contradictory proceedings limiti della competenza trasmissione per incompetenza bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 2, c.p.c.
Quanto al primo argomento, va osservato che la norma di cui all’art. 47 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 47 c.p
Quanto al primo argomento, va osservato che la norma di cui all’art. 47 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n.17352 del 24/07/2009
Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 520-2022 proposto da: PRONI JESSICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI n. 252, SC. D, presso RUSTICELLI SIMONE, nello studio dell'avv. JESSICA PRONI, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro TOMASIN REMO -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Bologna, in relazione alla domanda, proposta da Proni Jessica, di liquidazione del compenso spettantele a fronte dell’attività di assistenza legale svolta come difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale, sino al momento della sua nomina come difensore di fiducia.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per regolamento di competena Proni Jessica. Il ricorso non risulta notificato. Il P.M., nella persona del Sostituto dott.ssa PAOLA D’OVIDIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L’art. 47, comma 2, c.p.c., prevede che il ricorso per regolamento di competenza debba essere notificato alle parti che non vi hanno aderito “… entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’art. 43, secondo comma”.

Trattandosi di termine perentorio, il suo mancato rispetto implica l’inammissibilità del rimedio. Nella memoria, la parte ricorrente sostiene che, per economia processuale, sarebbe possibile pronunciare sul regolamento anche in difetto di notificazione del ricorso alla parte già contumace nei gradi di merito, ed invoca, in subordine, la concessione di un termine per integrare il contraddittorio. Quanto al primo argomento, va osservato che la norma di cui all’art. 47 c.p.c. non prevede alcuna distinzione tra la parte che si sia costituita nel giudizio di merito e quella che abbia scelto di rimanere contumace: in ambedue i casi, il ricorso per regolamento di competenza –al pari di qualsiasi altro rimedio impugnatorio– va notificato alla parte non lo ha proposto o che non vi abbia aderito.

Quanto alla richiesta di concessione di un termine, va evidenziato che, nella fattispecie, non si rinviene la necessità di integrare il contraddittorio, o di rinnovare la notificazione, poiché la parte ricorrente non ha neppure tentato di notificare il ricorso nel termine di legge. A ciò va aggiunto che, in ogni caso, anche laddove la predetta notifica fosse stata tentata, ma non fosse andata a buon fine per fatto non imputabile alla parte ricorrente, quest’ultima aveva l’onere di riattivare tempestivamente il procedimento di notificazione, nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di assicurare il rispetto del contraddittorio e la ragionevole durata del processo (Cass.

Sez. U, Sentenza n.17352 del 24/07/2009 , Rv. 609264 e Cass . Sez. U, Sentenza n. 14594del 15/07/2016 , Rv. 640441 ). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. C