Italian Supreme Court dismisses appeal for non-deposit within 30 days and awards costs to tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the document at the registry within the statutory 30-day period. Although the appellant notified the request on October 19, 2020, the court found no proof of timely filing, rendering the defense of the tax agency futile. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay 8,600 euros in legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 369 cod. proc. civ.: An appeal not deposited at the registry within the prescribed term is inadmissible, and the opposing party's defense renders the appeal futile, warranting a declaration of inadmissibility and an award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2829/2021 proposto da RESMINI RENZO RICCARDO rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. Iconio Massara (PEC: massaraprimerano@pec.giuffre.it) con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Vibo Valentia alla via A. Spinelli s.n.c. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: improcedibilità ricorso per cassazione Cons. Est. Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 41/05/20 depositata in data 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato e considerato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 19 ottobre 2020, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art.369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso non iscritto a ruolo con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente Agenzia delle Entrate ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; - non sussistono i requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari (in termini si veda Cass.
SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m. Cons. Est. Roberto Succio dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 8.600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Così d