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Ordinanza — n. 23833/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal against land registry revaluation due to insufficient specific reasoning in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23833/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a land revaluation request. While the Court acknowledged that the revaluation required specific justification regarding market value discrepancies, it found the contested decision adequately reasoned through standard formulas referencing the general market-to-cadastral ratio. Consequently, the Court rejected the appeal on the merits and declared the taxpayers' counter-appeal inadmissible due to late notification.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004; Art. 2697 c.c.: In partial cadastral parameter revisions justified by significant market value deviations, the reclassification act must specifically identify the elements influencing the single property's valuation to allow the taxpayer to understand the reasons for the decision.

Parole chiave

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cadastral revaluation tax appeal dismissal insufficient reasoning market value ratio procedural inadmissibility land registry act taxpayer rights stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004
31829 del 10/12/2018 ) che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l.
Art. 2697 c.c.
311 del 2004 nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto privo di adeguata motivazione l’atto impugnato; - il motivo è infondato; - ritiene costantemente questa Corte (vedasi in termini Cass.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 2697 c.c
311 del 2004 nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31829 del 10/12/2018
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019
Corte Cost. n. 249 del 2017
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6820/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro MELUCCO FEDERICA e MELUCCO MARZIA MARIA rappresentate e difese come da procura speciale in atti dall’avv. Andrea Melucco (PEC: andrea.melucco@avvocato.pe.it) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Panama n. 86 Oggetto: catasto Roma Cons. Est.

Roberto Succio - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4131/06/19depositata in data 09 /0 7 /201 9; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - Melucco Federica e Melucco Marzia Maria ricorrevano avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale era rideterminata la rendita catastale di due unità immobiliari di loro proprietà site in Roma nella microzona 17 Trionfale –Delle Vittorie ex art. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004; - la CTP di Roma rigettava il ricorso; gravavano tale pronuncia di appello le contribuenti; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello ritenendo, in sintesi, difettoso l’atto di classamento in quanto mancante di un iter motivazionale adeguato; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; le contribuenti resistono con controricorso e hanno depositato memoria;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004 nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto privo di adeguata motivazione l’atto impugnato; - il motivo è infondato; - ritiene costantemente questa Corte (vedasi in termini Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 31829 del 10/12/2018 ) che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri Cons. Est.

Roberto Succio catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento; - ancora, si è pr ecisato (in termini si veda Cass.

Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019) che, i n tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito aglielementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione; - nel presente caso, come si evince dall’atto impu gnato la cui motivazione è trascritta in ricorso per cassazione, esso è effettivamente motivato mediante formule stereotipate e Cons. Est.

Roberto Succio meramente riproduttive di precetti normativi, facenti riferimento (come ha correttamente rilevato la CTR) al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona senza alcuna indicazione degli elementi (qualità urbana del contesto, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato) che avrebbero legittimato il diverso classamento e l’aumento di rendita in contestazione; - pertanto, il ricorso è rigettato; - va poi rilevata la tardiva notifica del controricorso, posto in notifica via PEC in data 19 marzo 2020, il giorno successivo alla scadenza maturata il 19 marzo 2020; ne deriva l’inammissibilità dell’atto in parola e così pure della memoria in seguito depositata ad illustrazione del medesimo; - alla luce della sopra rilevata tardività, non vi è luogo alla liquidazione delle spese processuali a favore di parte controricorrente; - risultando soccombente una parte amme ssa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p.q.m.