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Ordinanza — n. 23830/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23830/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23830/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25162/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro CLUB HOUSE MENAGGIO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: ricorso per cassazione -tardività Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 85/01/20 depositata in data 25/06/2021 e notificata in data 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23830/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 25162/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro CLUB HOUSE MENAGGIO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: ricorso per cassazione -tardività Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 85/01/20 depositata in data 25/06/2021 e notificata in data 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative assistenza amministrativa fiscale motivi di cassazione
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25162/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro CLUB HOUSE MENAGGIO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: ricorso per cassazione -tardività Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 85/01/20 depositata in data 25/06/2021 e notificata in data 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2012; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio mentre la società proponeva appello incidentale; - la CTR rigettava ambedue le impugnazioni; - ricorre a que sta Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - in via preliminare, il Collegio rileva la tardività del ricorso per cassazione; - invero, a fronte della notifica della sente nza in data 28 giugno 2021, l’impugnazione andava proposta entro il 27 settembre 2021 mentre la stessa è stata notificata in data 28 settembre 2021 come si evince dalla ricevuta di accettazione, spedizione e ricezione dell’atto inviato alla controparte via PEC; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione Cons. Est.

Roberto Succio pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. p.q.m. dichiara inammissibile il ri