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Ordinanza — n. 23804/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses asbestos workers' appeal regarding exposure duration and statutory limitation periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23804/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by several individuals against an Ancona Court of Appeal decision concerning asbestos exposure claims. The court found the lower court's assessment of exposure duration and the application of the three-year limitation period under Article 47 of D.P.R. n. 639/1970 to be correct. Consequently, the appeal was dismissed as the arguments regarding the CTU report and administrative filing dates were deemed unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 47 D.P.R. n. 639/1970: The court of first instance may evaluate exposure duration and limitation periods based on expert reports and testimonial evidence without violating procedural rules if the assessment is methodologically sound and factually grounded.

Parole chiave

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asbestos exposure duration statutory limitation period expert report evaluation procedural violation claim administrative filing date esposizione all'amianto indennità d'espatrio esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 c.p.c.
Art. 47 D.P.R. n. 639/1970
257/1992 per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 d.P.R.
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
257/1992 per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 d.P.R.
art. 380 bis c.p
art. 116 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16543-2020 proposto da: MELELLA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORE III, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; - con troricorrente - contro ROBERTO PIERPAOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI; contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAV ALLO; - controricorrente - Contro MICHELE VISPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135 , presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI; contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PA I IERI, LIDIA CARCAV ALLO; - controricorrente - MARIO SALVI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI;

Ric. 2020 n. 16543 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - CAUSE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO COPPARI; contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 373/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore DoIt.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 16543 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- RILEVATO che, con sentenza del 28 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta con separati ricorsi da Giorgio Melella, Michele Calise, Mario Salvi, Roberto Pierpaoli, Michele Vispo, Marco Grati e Maurizio Candelaresi nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13 I. n. 257/1992 per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 nei confronti dei Sig.ri Melella, Calise, Grati e Candelaresi e non provata l'esposizione degli altri istanti, Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo; che per la cassazione di tale decisione propongono distinti ricorsi i Sig.ri Melella e Calise, affidando l'impugnazione a dieci motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS ed i Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo, affidando l'impugnazione a nove motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che i ricorrenti hanno poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con il primo motivo dei ricorsi proposti dai Sig.ri Melella e Calise, questi, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all'intervenuta decadenza per decorso del triennio di cui alla norma invocata, non potendo individuarsi quale dies a quo per il decorso del termine la data di presentazione della domanda all'INAIL, rilevando di contro la domanda, completa della certificazione INAIL, da presentarsi all'INPS, nella specie non ancora inoltrata; che, con i successivi nove motivi i predetti ricorrenti nonché gli altri ricorrenti, che articolano la loro impugnazione sui medesimi nove motivi, censurano la pronunzia resa dalla Corte territoriale sulla scorta dell'espletata CTU relativamente al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esposizione ultradecennale all'amianto, deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c. relativamente al passo della CTU che esclude il rinvenimento in atti di indagini igienico-sanitarie che abbiano misurato la concentrazione di fibre di amianto; l'omessa considerazione di dati idonei per gravità, precisione e concordanza a fondare in via presuntiva la prova dell'esposizione; l'omessa considerazione delle carenze e degli errori palesati dalla CTU; l'error in iudicando derivante dal mancato apprezzamento degli elementi probabilistici emersi in sede istruttoria; l'omessa considerazione del documento INAIL attestante, in contrasto con la CTU, il protrarsi dell'esposizione ben oltre il 1994, quantomeno fino al 2000; l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale circa il carattere esaustivo delle risposte del CTU ai rilievi critici dei CTP; l'erroneità dei criteri metodologici posti a fondamento dal CTU e recepiti dalla Corte territoriale; la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver riscontrato le conclusioni della CTU con l'esito della prova testimoniale, in particolare per quanto riguarda la durata dell'esposizione oltre l'orario di lavoro; la contraddittorietà della pronunzia circa l'esaurirsi dell'esposizione alla data del 1994 con il fatto notorio del protrarsi della bonifica dei navigli oltre il 20.8.1999, per essere a quella data intervenuto un decreto del Ministero della Sanità recante istruzioni per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate; che il primo motivo dei ricorsi proposti dai Sig.ri Melella e Calise risulta infondato, dovendosi condividere il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la rilevanza, ai fini del decorso del termine decadenziale, della presentazione all'INPS della domanda amministrativa, per quanto non corredata della certificazione INAIL, avvenuta in data 8 marzo 2007, di modo che, alla data del 7 febbraio 2015, allorché entrambi i ricorrenti in questione provvedevano al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, implicante la perdita del diritto, risultava essere ampiamente maturata; che i motivi successivi dei predetti ricorsi come i medesimi motivi proposti con i ricorsi dei Sig.ri Salvi, Pierpaoli e Vispo, motivi i quali, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dai ricorrenti nella mera confutazione, per di più operata senza misurarsi in dettaglio con la motivazione dell'impugnata sentenza, degli elementi valutativi dell'entità dell'esposizione all'amianto che, a quanto emerge appunto dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha acquisito sulla base dell'espletata C:TU, degli approfondimenti successivi, delle testimonianze in atti e delle repliche ai rilievi dei CTP, con specifico riguardo alla considerazione del ruolo rivestito dai ricorrenti di addetti generici alla manutenzione implicante una esposizione nettamente inferiore alle 100 fibre/litro, assunto come valore patogeno nonché alla durata dell'esposizione, tarata sulla giornata tipo dell'operaio marittimo, computata in 8 ore di lavoro e 6 di esposizione ambientale, secondo un criterio di cui la Corte territoriale risulta aver verificato la corrispondenza con i fogli matricolari dei ricorrenti che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.050,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa