Italian tax court dismisses appeal for lack of specific reasoning on individual property characteristics in cadastral reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax authority's appeal inadmissible because the lower court failed to examine the specific characteristics of the individual property. While the reclassification followed general microzone parameters, the court ruled that the decision lacked concrete reasoning regarding the specific features of the unit. Consequently, the taxpayer could not know the exact reasons justifying the different valuation applied to their specific property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 335 L. 311/2004; Art. 360 c.p.c.: In cadastral reclassification based on microzone parameters, the administrative act must specifically identify the concrete characteristics of the individual property that justify the deviation from general values, rather than merely citing abstract normative assumptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3098/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro Oggetto: classamento catastale Cons. Est. Roberto Succio IMMOBILIARE DAMOCLE 90 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – e contro DANON LORENZO quale socio unico e successore della ridetta società - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3483/08/1 depositata in data 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dalConsigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - la società Immobiliare Damocle s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale era rideterminata la rendita con l’applicazione di procedura di rivalutazione per microzone con riguardo a un immobile sito in Roma, in via del Leoncino n. 32; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l’Ufficio; -la CTR con la pronuncia gravata ha respinto l’appello, ritenendo che l’atto impugnato non abbia preso in esame le specifiche caratteristiche dell’immobile; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; - sia la società sia il suo socio unico che le è succeduto a seguito di cancellazione della stessa da registro imprese nelle more del giudizio di merito, Danon Lorenzo, sono rimasti intimati;
Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso dedotto l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art.1 c. 335 della L. n. 311 del 2004 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto insufficientemente motivato l’atto impugnato; Cons. Est. Roberto Succio - il motivo è inammissibile, in quanto la prospettazione introdotta contrasta con la costante giurisprudenza di questo Giudice di legittimità (Cass.
SS. UU. n. 7155 del 2017); - invero, questa Corte costantemente afferma (Cass n. 31829/2018; Cass. 22671/2018; Cass. 9770/2019) che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato an che dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento; -nel presente caso, come si evince anche dal la trascrizione in ricorso dell’atto impugnato (operata a pag. da 7 a 12 del ricorso per cassazione) il provvedimento di riclassamento, sia pur adeguatamente motivato in merito agli elementi fondanti l’esistenza di uno scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, non recava (come ha accertato correttamente la CTR) gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione;
Cons. Est. Roberto Succio - e ciò in quanto esso risulta privo dell’esame delle “specifiche caratteristiche dell’immobile” (pag. 4 della sentenza impugnata, penultimo periodo); - in forza della costante giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 19810 del 2019) ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento (si vedano anche Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona.
Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l'anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.; - non vi è l uogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dei contribuenti intimati; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Cons. Est.
Roberto Succio difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-qu