Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23783/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects appellate cost compensation due to lack of explicit grave reasons in judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23783/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy granted the cassation appeal against an appellate judgment that had compensated litigation costs despite no clear winner. The appellant argued that the lower court failed to cite specific 'grave and exceptional reasons' required by law for such cost allocation. The court ruled that vague references to the nature of the dispute or general conduct were insufficient, mandating explicit justification for deviating from the standard rule of cost allocation based on the losing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, comma 2 c.p.c.; In cases of non-reciprocal loss, judicial cost compensation requires explicit citation of grave and exceptional reasons specific to the controversy, not merely general references to the nature of the dispute or overall conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial cost allocation non-reciprocal loss grave exceptional reasons appellate procedure litigation expenses explicit motivation civil procedure code rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Sul punto, il Collegio ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 132 c.p
Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.
art. 1175 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23997 del 16/11/2011
Cass. Sez.U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19767-2021 proposto da: PELLEGRINI SANTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n. 92, presso lo studio dell'avv. ANTONIO COCOZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. LORIANA ZANUTTIGH -ricorrente - contro TORRETTA LORELLA, rapprsentata e difesa dagli avv.ti ROBERTA NICOLI e LUIGI ANTONIO BRAMBILLA e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro LA FIANZA ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 92, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCOZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA PAGANI -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 555/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.3.2017, Pellegrini Santina evocava in giudizio Torretta Lorella innanzi il Tribunale di Pavia, invocandone la condanna a restituire alcuni preziosi, della quale l’attrice era proprietaria esclusiva o che aveva ricevuti in uso ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c. Nella resistenza della convenuta, che chiamava in giudizio in manleva La Fianza Alfredo - il qu ale a sua volta si costituiva resistendo alla chiamata in garanzia- il Tribunale accoglieva la domanda, con sentenza n.62/2019.

Interponeva appello avverso detta decisione la parte soccombente e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 555/2021, resa nella resistenza degli appellati Pellegrini e La Fianza, rigettava il gravame, compensando tuttavia le spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pellegrini Santina, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso La Fianza Alfredo, spiegando ricorso incidentale a sua volta affidato a due motivi. Resiste altresì, con separato controricorso, Torretta Lorella. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso principale e di quello incidentale. Con atto di citazione notificato IL 21.3.2017, Pellegrini Santina evocava in giudizio Torretta Lorella innanzi il Tribunale di Pavia, invocandone la condanna a restituire alcuni preziosi, della quale l’attrice era proprietaria esclusiva o che aveva ricevuti in uso ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c. Nella resistenza della convenuta, che chiamava in giudizio in manleva La Fianza Alfredo - il quale a sua volta si costituiva resistendo alla chiamata in garanzia- il Tribunale accoglieva la domanda, con sentenza n.62/2019.

Interponeva appello avverso detta decisione la parte soccombente e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 555/2021, resa nella resistenza degli appellati Pellegrini e La Fianza, rigettava il gravame, compensando tuttavia le spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pellegrini Santina, affidandosi a due motivi. Si costituisce con controricorso La Fianza Alfredo, spiegando ricorso incidentale a sua volta affidato a due motivi. Resiste con controricorso Torretta Lorella. Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del secondo grado di giudizio, nonostante la totale soccombenza dell’appellante Torretta.

Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione solo apparente, e comunque non idonea, a sostegno della propria decisione di compensare le spese del grado. I due motivi del ricorso incidentale corrispondono a quelli del ricorso principale, e possono quindi essere esaminati congiuntamente ad essi. Le censure, tanto del ricorso principale che di quello incidentale, sono fondate.

La Corte di Appello, dopo aver integralmente rigettato l’appello proposto dalla Torretta avverso la decisione di prime cure, ed averla confermata, ha compensato le spese del secondo grado di giudizio sulla base della “natura della lite” e del “comportamento processuale delle parti, complessivamente valutato” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), senza indicare alcuna ulteriore ragione a sostegno della propria statuizione. Sul punto, il Collegio ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta lacompensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Il riferimento, dunque, alla “natura della lite” non è idoneo a giustificare la decisione di compensare le spese di lite, mentre il richiamo al “comportamento processuale delle parti, complessivamente valutato” non appare sufficiente, poiché la condotta delle parti può rilevare soltanto laddove essa sia, in concreto, contraria al principio generale di buona fede, di cui all’art. 1175 c.c. (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 23997 del 16/11/2011, Rv. 620310, relativa ad una fattispecie in cui il creditore aveva rifiutato il pagamento liberatorio tramite assegni circolari, la fotocopia dei quali era stata acclusa alla lettera con cui il debitore chiedeva di conoscere le modalità di consegna degli assegni medesimi; nonché Cass.

Sez.U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398, avente ad oggetto una ipotesi in cui una parte aveva tenuto un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali), fermo in ogni caso l’obbligo del giudice di merito di indicare le specifiche ragioni poste a base della decisione di compensare le spese di lite, che rappresenta di per sé costituisce un’eccezione al criterio generale della soccombenza affermato dall’art. 91, primo comma, c.p.c.” Il Collegio condivide la proposta formulata dal Relatore.

Le memorie depositate dalle parti non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, principale ed incidentale, ed agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali sono meramente riproduttive. Il ricorso principale e quello incidentale vanno dunque accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di leg