Cassation court dismisses appeal against tax assessment citing partner's right to access company documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Nicola Marraffino's appeal against a tax assessment issued to him as a shareholder of Marrauto s.r.l. The lower courts upheld the assessment, reasoning that the shareholder could access the company's accounting documents to review the underlying audit. The court affirmed this established principle, ruling that the administrative act remains valid and the shareholder cannot complain about its finality merely because the company's specific audit was not yet notified to him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 d.P.R. 600/1973; Art. 2261 c.c.: The tax authority's obligation to motivate an assessment is satisfied when it refers by relationem to a prior company audit, provided the shareholder has the power to consult the company's documents to verify the underlying facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12674/2021proposto da: Marraffino Nicola (C.F.:MRRNCL81D24L113Z), nato a Te rm oli il 24.4. 1981 e residente in Montenero di Bisaccia,alla Via A. Carabba n. 7, rappresentato e difeso, in forzadi p rocura speciale in calce al ricors o, dall'A vv . Domenico PORFIDO (C.F.:PRFD NC63E04F576E), con studio in Termoli (CB), alla Via De Gasp eri n. 19 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 33, presso lo studio dell’Avv. Franca Faiola; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento imputazione a socio reddito di capitale non dichiarato – Maggiore Irpef -avverso la sentenza n. 324/2/2020emessa dalla CTR Molise il 28 / 1 0 /20 20 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Marraffino Nicola proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno di imposta 2010, con il quale l’Ufficio, in forza delle risultanze di altro accertamento effettuato nei confronti della Marrauto s.r.l. (della quale il ricorrente era socio), per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento, aveva imputato al socio un reddito di capitali non dichiarato nella misura di euro 15.261,00, con maggiore Irpef dovuta, addizionale regionale e comunale e sanzioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese processuali.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Molise accoglieva l’appello, evidenziando che, per quanto l’avviso di accertamento al socio fosse stato motivato mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla Marrauto s.r.l., il socio aveva il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Marraffino Nicola sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 42, comma 2, dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato nullo l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, nonostante allo stesso non fosse stato allegato (o, almeno, richiamato nei suoi contenuti essenziali) l’atto presupposto notificato alla Marrauto s.r.l., dicui egli era stato socio fino ad aprile del 2011.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto sia della circostanza della cessione di quote da lui operata nell’aprile del 2011 sia della circostanza della definitività dell’avviso di accertamento in capo alla società per mancata impugnazione da parte di quest’ultima prima ancora della notifica successiva a lui dell’atto di accertamento.
3. Il primo motivo è infondato. L'avviso di accertamento, costituendo l'atto amministrativo finale del procedimento di imposizione tributaria, è legittimamente adottato quando la sua motivazione rinvii per relationem ai risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali, purché essi siano trasfusi in atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 25721 del 09/12/2009). Rappresenta un principio consolidato in seno alla giurisprudenza di questa Corte quello per cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, in quanto, da un lato, l'obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall'altro, il socio (anche uscente), ex art.2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Sez. 5, Sentenza n. 5645 del 12/03/2014; conf.
Sez. 5, Ordinanza n. 20157 del 15/07/2021; di questo stesso avviso sono altresì, fra le tante, Sez. 5, Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3980 del 18/02/2020, secondo cui per tali ragioni i soci non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili).
4. Il secondo motivo è inammissibile, avuto riguardo al rilievo della intervenuta definitività dell’avviso di accertamento in capo alla società per mancata impugnazione da parte di quest’ultima prima ancora della notifica successiva al socio dell’atto di accertamento (atteso che concerne una circostanza di fatto priva del tutto del connotato della decisività), ed infondato, con riferimento al rilievo dell’avvenuta cessione di quote operata dal ricorrente nell’aprile del 2011 (atteso che tale circostanza non incide sul di lui diritto di accedere alla documentazione contabile della società in relazione ai fatti verificatisi allorquando egli era socio).
5. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primomotivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma