Ordinanza — n. 23765/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28393-2021 proposto da: MARELSA S.S. e GUERRA VITTORIO, rappresentati dall’avv. GIANCARLO TURRI e domiciliati nella cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro CVM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n.31, nello studio dell’avv. FABIO PULSONI che la rappresenta e difende unitamente all’avv. EMANUELE CARLO MAZZOCCHI -controricorrente - avverso la sentenza n. 866/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23765/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28393-2021 proposto da: MARELSA S.S. e GUERRA VITTORIO, rappresentati dall’avv. GIANCARLO TURRI e domiciliati nella cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro CVM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n.31, nello studio dell’avv. FABIO PULSONI che la rappresenta e difende unitamente all’avv. EMANUELE CARLO MAZZOCCHI -controricorrente - avverso la sentenza n. 866/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Guerra Vittorio e la Marelsas.s. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta la C.V.M. S.r.l. deducendo di aver stipulato con quest’ultima, in data 13.07.2012, un accordo conciliativo con cui avevano diviso un’area pertinenziale comune a villini di proprietà esclusiva, contestualmente costituendo una servitù di passaggio, di acquedotto, fognatura ed elettrodotto a favore della porzione della C.V.M. S.r.l, da esercitarsi su strada da realizzare a cura della medesima convenuta. Gli attori lamentavano che, per mero errore materiale caduto sul frazionamento, alla C.V.M.
S.r.l. era stata attribuita anche una striscia di terreno spettante in realtà alla Marelsa s.s.; si dolevano inoltre che la convenuta aveva realizzato la strada in modo difforme rispetto agli accordi; domandavano quindi l’accertamento del diritto della Marelsa s.s. a vedersi attribuire la porzione di terreno oggetto di errore materiale, nonché la condanna della C.V.M. S.r.l. a ripristinare la strada conformemente a quanto concordato, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la C.V.M. S.r.l., la quale, nel resistere alle pretese attoree, domandava in via riconvenzionale il rilascio della striscia di terreno in contestazione, un’indennità per l’occupazione della stessa, nonché la cessazione dello scolo delle acque meteoriche convogliate da parte attrice su tale porzione di fondo.
Istruita la causa con CTU, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al rifacimento della strada secondo un’ipotesi progettuale diversa da quella prospettata dagli attori, ed accoglieva le domande riconvenzionali della convenuta. Con sentenza n. 866/2021, la Corte d’Appello di Torino respingeva gli appelli principale e incidentale proposti dalle parti, confermando la pronuncia di primo grado. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso la Marelsa s.s. e Guerra Vittorio, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso la C.V.M. S.r.l. Ambo le part i ha nno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Guerra Vittorio e la Marelsa s.s. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta la C.V.M. S.r.l. deducendo di aver stipulato con quest’ultima, in data 13.07.2012, un accordo conciliativo con cui avevano diviso un’area pertinenziale comune a villini di proprietà esclusiva, contestualmente costituendo una servitù di passaggio, di acquedotto, fognatura ed elettrodotto a favore della porzione della C.V.M.
S.r.l, da esercitarsi su strada da realizzare a cura della medesima convenuta. Gli attori lamentavano che, per mero errore materiale caduto sul frazionamento, alla C.V.M. S.r.l. era stata attribuita anche una striscia di terreno spettante in realtà alla Marelsa s.s.; si dolevano inoltre che la convenuta aveva realizzato la strada in modo difforme rispetto agli accordi; domandavano quindi l’accertamento del diritto della Marelsa s.s. a vedersi attribuire la porzione di terreno oggetto di errore materiale, nonché la condanna della C.V.M. S.r.l. a ripristinare la strada conformemente a quanto concordato, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la C.V.M. S.r.l., la quale, nel resistere alle pretese attoree, domandava in via riconvenzionale il rilascio della striscia di terreno in contestazione, un’indennità per l’occupazione della stessa, nonché la cessazione dello scolo delle acque meteoriche convogliate da parte attrice su tale porzione di fondo. Istruita la causa con CTU, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al rifacimento della strada secondo un’ipotesi progettuale diversa da quella prospettata dagli attori, ed accoglieva le domande riconvenzionali della convenuta.
Con sentenza n. 866/2021, la Corte d’Appello di Torino respingeva gli appelli principale e incidentale proposti dalle parti, confermando la pronuncia di primo grado. Per la cassazione di detta decisione propongono ricorso la Marelsa s.s. e Guerra Vittorio, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la C.V.M. S.r.l. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione delle regole di esegesi contrattuale, per aver la Corte di Appello ricostruito la volontà delle parti senza considerare tutte le circostanze che avevano preceduto e seguito la sottoscrizione del verbale di conciliazione, e in particolare per non aver tenuto conto di un precedente accordo del 2010, da cui sarebbe emersa l’intenzione dei contraenti di attribuire alla Marelsa s.s. la striscia di terreno in contestazione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, dolendosi della mancata ammissione della prova testimoniale dedotta al fine di provare l’errore materiale caduto sul frazionamento. Con il terzo motivo, lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta per dimostrare che nelle intenzioni delle parti il tracciato della strada destinata all’esercizio della servitù avrebbe dovuto essere realizzato secondo la soluzione tecnica individuata nell’ultima delle tre planimetrie allegate all’accordo, che invece la Corte territoriale non aveva preso in considerazione, senza peraltro indicarne le ragioni, attribuendo rilevanza esclusivamente alle altre due.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il giudice di seconde cure ha dato rilievo alla volontà, manifestata dalle parti nel verbale di conciliazione del 13.07.2012, di sciogliere la comunione sull’area pertinenziale proprio secondo il frazionamento eseguito in vista dell’accordo, con la formazione di tre porzioni delle quali i disponenti indicavano i nuovi mappali, le relative superfici e i rispettivi assegnatari. La Corte di Appello ha ancora valorizzato le denunce di variazione e le visure catastali allegate all’accordo, ed in esso espressamente richiamate, mentre ha ritenuto irrilevanti per l’interpretazione della volontà delle parti sia le operazioni tecniche difformi dal frazionamento, sia la precedente scrittura del 2010 sostituita dal secondo negozio.
La Corte territoriale ha poi ritenuto che dal verbale di conciliazione non emergessero elementi da cui poter desumere con evidenza errori nella formulazione, nella redazione o nella trascrizione di dati, ed ha quindi dichiarato inammissibile la prova testimoniale dedotta al fine provare una volontà delle parti diversa da quella risultante dall’accordo, in assenza peraltro di una specifica impugnativa per errore inteso come elemento perturbatore della volontà. Con riferimento all’individuazione del tracciato della strada oggetto di servitù, il giudice di seconde cure ha ampiamente esposto le ragioni della rilevanza riconosciuta alle due tavole progettuali su cui ha basato la decisione, alla luce dei plurimi elementi emersi all’esito della CTU espletata in primo grado, quali: la maggiore corrispondenza delle suddette planimetrie con lo stato dei luoghi; la loro conformità alle prescrizioni della sovrintendenza; l’individuazione in esse di un tracciato non ricadente in proprietà di terzi soggetti, a differenza di quello previsto nella planimetria difforme, che è stata ritenuta priva di rilievo anche perché caratterizzata da aggiunte a matita insuscettibili di essere prese in considerazione.
La Corte territoriale ha infine tratto il proprio convincimento anche dalla clausola di divieto di parcheggio lungo il percorso della servitù, che ha interpretato nel senso di poter avere effetto solamente in relazione al tracciato descritto dalle due tavole progettuali conformi, e di non averne invece alcuno in caso di adozione della soluzione individuata dalla terza planimetria, che avrebbe lasciato ampio spazio per parcheggiare. I ricorrenti sostengono che il giudice di seconde non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi istruttori necessari all’esatta interpretazione della volontà delle parti, ma in realtà contestano l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.
Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass.Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Inoltre, nel dolersi della mancata ammissione delle prove orali sulle questioni in esame, i ricorrenti non si confrontano con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui la mancata ammissione di una prova è suscettibile di denunzia in Cassazione soltanto qualora essa abbia determinato l’omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa, o non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017, Rv. 643989). Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione del principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato nuova l’eccezione riconvenzionale di costituzione per destinazione del padre di famiglia di una servitù di scolo sul fondo della C.V.M. s.r.l., che in realtà gli allora attori avevano sollevato sin dalla prima udienza di comparizione delle parti al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale della convenuta, e che comunque sarebbe stata proponibile per la prima volta anche in appello.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti si sono limitati a riportare quanto verbalizzato all’udienza di prima comparizione delle parti e a richiamare i successivi atti in cui la deduzione è stata reiterata, ma non hanno riportato le conclusioni rassegnate in prime cure, non hanno indicato in quali termini la questione è stata prospettata con l’atto d’appello, né hanno riportato le conclusioni rassegnate in sede di gravame. Orbene, “L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del "tantum devolutum quantum appellatum", è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate” (cfr.
Cass. Sez. L., Sentenza n. 11738 del 08/06/2016, Rv 640032; in senso conforme, Cass. Sez. L. Sentenza n. 23420 del 10/11/2011, Rv 619464; Cass. Sez. 5, sentenza n. 19410 del 30/09/2015, Rv 636606; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv 655419)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Le memorie depositate da parte ricorrente e da parte controricorrente non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso ed agli argomenti del controricorso, dei quali sono meramente riproduttive. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri