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Ordinanza — n. 23741/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23741/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23741/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Scalzo ricorre con un unico motivo nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa, per la cassazione della sentenza pronunciata dalla CTR del Piemonte in sede di rinvio operato da questa Corte con ordinanza n. 8509 del 2019, che, riformando la sentenza di primo grado che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso del contribuente, disponeva la rimessione della causa alla CTP di Torino «per la valutazione (omessa) del merito della controversia».

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23741/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 censurando la regressione del processo al primo grado di giudizio disposta dai giudici di appello in ipotesi non ricompresa tra quelle di cui alla disposizione censurata.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta crescita in giudicato della tassazione amministrazione fiscale sospensione della riscossione fiscale imposta sul reddito inchiesta per sottrazione d'imposta
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10856-2021 R.G. proposto da: SCALZO Salvatore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Maria Grazia MASTINO presso il cui studio legale sito in Torino, alla via Amedeo Avogadro, n. 24, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 625/03/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il giorno 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Lucio LUC:IOTTI; Rilevato che:

1. Salvatore Scalzo ricorre con un unico motivo nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa, per la cassazione della sentenza pronunciata dalla CTR del Piemonte in sede di rinvio operato da questa Corte con ordinanza n. 8509 del 2019, che, riformando la sentenza di primo grado che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso del contribuente, disponeva la rimessione della causa alla CTP di Torino «per la valutazione (omessa) del merito della controversia».

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 censurando la regressione del processo al primo grado di giudizio disposta dai giudici di appello in ipotesi non ricompresa tra quelle di cui alla disposizione censurata.

2. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi» (Cass. n. 15530 del 2010; conf.

Cass. n. 3334 del 2011). La statuizione di ammissibilità del ricorso del contribuente, invece negata dai primi giudici, non è ipotesi che possa ricomprendersi in una di quelle tassativamente previste dal primo comma dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla CTR territorialmente competente perché la decida nel merito, come previsto dal comma 2 del citato art. 59, facendo applicazione dei dicta contenuti nell'ordinanza di rinvio di questa Corte n. 8509 del 2019, provvedendo, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitt