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Ordinanza Interlocutoria — n. 23677/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section regarding admissibility of assignee's intervention in revocatory action.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23677/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal admissible and remanded the case to the ordinary section for a public hearing. The appellants argued that the lower court erred in admitting the assignee's participation and misapplied the requirements for revocatory actions. The court noted a potential conflict with recent precedent and decided to defer the final ruling on the merits to resolve this jurisprudential issue.

Regesto Legislator

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Art. 344 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation may remand a case to the ordinary section when a question of contrast arises between its own recent decisions and prior precedents regarding the admissibility of an assignee's intervention in a revocatory action.

Parole chiave

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revocatory action assignee intervention admissibility of appeal jurisprudential contrast remand to ordinary section trasferimento di patrimonio cessione del credito a scopo di garanzia danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Nel giudizio intervenne volontariamente il Banco di Napoli S.p.A., aderendo alla domanda di revoca degli atti di vendita ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n.
Art. 344 c.p.c.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art.
Art. 112 c.p.c.
344 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, articolato in plurime censure, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art.2901 c.c.”, in relazione all’art. 360, co.
Art. 111 c.p.c.
art. 2901 c.c
Nel giudizio intervenne volontariamente il Banco di Napoli S.p.A., aderendo alla domanda di revoca degli atti di vendita ai sensi dell’art. 2901 c.c.
art. 344 c.p
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art.
art. 112 c.p
344 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20315/2022
Considerato che va valutato se ricorrono ragioni di contrasto fra Cass. n. 20315/2022 e Cass.
Cass. n. 29637/2017
20315/2022 e Cass. n. 29637/2017 il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa all’udienza Pubblica della Sezione ordinaria.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11790/2021 R.G. proposto da : ANASTASIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO INGHIRANI N 76, presso lo studio dell’avvocato CARUGNO GINA (CRGGNI72S68H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato PORTANOVA ANTONELLO (PRTNNL70D06H703S) -ricorrente- contro NEGRI UMBERTO, NEGRI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in Salerno Corso Vittorio Emanuele, 58, presso lo studio dell’avvocato CAPOBIANCO LEONZIO (CPBLNZ67C05H703R) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro NEGRI UMBERTO, NEGRI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in Salerno Corso Vittorio Emanuele, 58, presso lo studio dell’avvocato CAPOBIANCO LEONZIO (CPBLNZ67C05H703R) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro NEGRI GABRIELLA, NEGRI UMBERTO, DE VITA LUCIANO, BAMCO DI NAPOLI SPA, NEGRI SILVANA, PENELOPE SPV SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 280/2021 depositata il 08/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Nel 2012, Silvana, Umberto e Gabriella Negri convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, Antonio Anastasio, Teresa Gallo e Luciano De Vita per sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti di vendita del 15 luglio 2010, rep. n. 4090/2252 e del 2 febbraio 2011, rep. n. 4557/2532. A fondamento della domanda gli attori dedussero: di vantare nei confronti di Antonio Anastasio un credito di Euro 453.000,00, accertato con il decreto ingiuntivo n. 4553/2011; che con gli atti di vendita suindicati l’Anastasio aveva trasferito alla moglie Teresa Gallo e a Luciano De Vita due distinti immobili, a fronte dell’accollo di due mutui fondiari, di Euro 1.081.383,46 e di Euro 283.814,71; che i suddetti trasferimenti avevano arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.

Si costituirono in giudizio i convenuti deducendo l’infondatezza delle pretese attoree e domandando il rigetto della domanda revocatoria. Nel giudizio intervenne volontariamente il Banco di Napoli S.p.A., aderendo alla domanda di revoca degli atti di vendita ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3395/2014, accolse la domanda e, per l’effetto, dichiarò l’inefficacia degli atti di compravendita, ai sensi dell’art. 2901 c.c., condannando i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 2.La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 280/2021 dell’8 marzo 2021, ha rigettato l’appello, confermando interamente la sentenza impugnata.

3. Avverso la pronuncia Antonio Anastasio e Teresa Gallo propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, articolato in plurime censure, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art.2901 c.c.”, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che, in data 15 luglio 2010, quando fu concluso il primo atto di compravendita tra l’Anastasio e la Gallo, il credito vantato dagli originari attori presentasse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Infatti, gli stessi eredi Negri avrebbero dichiarato, nel corso del giudizio, che il loro credito era stato accertato giudizialmente solo con il decreto ingiuntivo del 2011, ovvero in un tempo successivo al primo atto di vendita. Sostengono, allora, i ricorrenti che, data la posteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione patrimoniale, gli attori avrebbero dovuto provare non la mera scientia damni, ma la ricorrenza del consilium fraudis, ossia la comune volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore. Si censura, inoltre, la sentenza d’appello, poiché, ai fini della sussistenza dell’eventus damni, la Corte avrebbe dovuto valutare la capienza del patrimonio residuo del debitore all’epoca degli atti dispositivi, non prendendo in considerazione le sue vicende patrimoniali successive.

I ricorrenti sostengono, infine, da un lato, che il prezzo pattuito per la vendita degli immobili corrispondeva pienamente al loro valore di mercato e, dall’altro, che la partecipatio fraudis della Gallo era stata presunta esclusivamente sulla base del rapporto di coniugio che la legava al debitore. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’intervento di Penelope Spv S.r.l. nel giudizio di appello, in qualità di cessionaria del credito da partedel Banco di Napoli S.p.A. 4.3.

Con il terzo motivo, in subordine, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 111 e 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, co. 1 n.

3. Nel solo caso in cui la Corte ritenesse che l’eccezione di inammissibilità dell’intervento sia stata implicitamente rigettata in appello, si censura comunque la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento della cessionaria del credito nel giudizio di cui all’art. 2901 c.c. Per effetto della cessione, Penelope Spv S.r.l. sarebbe infatti subentrata solo nella titolarità del diritto di credito vantato dal Banco di Napoli e non nel diverso diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita pregiudizievole, che costituisce oggetto del presente giudizio. 5.1.

Il collegio prende atto dell’articolata sentenza della Terza Sezione n. 20315/2022 pubblicata il 23 giugno 2022 in cui si pone la questione, in tema di azione revocatoria, dell’ammissibilità dell’intervento del cessionario nel giudizio proposto dal cedente, questione analoga a quella posta nel presente giudizio. Considerato che va valutato se ricorrono ragioni di contrasto fra Cass. n. 20315/2022 e Cass. n. 29637/2017 il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa all’udienza Pubblica della Sezione ordinaria.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria. Così de