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Ordinanza Interlocutoria — n. 23673/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for file review due to lack of decisive evidence on equitable fee adjustment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23673/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's decision to reduce an attorney's fee from €1,536.40 to €668.00 based on tariff minimums. The appellant argued this violated procedural rules and created a logical contradiction in the judgment's reasoning. The court determined the case lacked decisive evidence and required an ex officio examination of the case file to resolve the factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: When a judgment contains irreconcilable assertions or requires factual clarification beyond the written record, the court must remand the case for ex officio examination of the file rather than ruling on the merits.

Parole chiave

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attorney fee reduction equitable assessment tariff minimums logical contradiction ex officio examination remand for file review procedural violation rivalutazione dei salari

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
113 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
- Con il secondo motivo si duole d ella nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
art. 14 D.lgs. n. 150/2011
519/2015; - il Giudice di Pace, disposto il mutamento di rito da ordinario a sommario ex art. 14 D.lgs.
art. 113 c.p
art. 2697 c.c
113 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27091-2021 proposto da: SILANO CARLA, domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -Ricorrente - contro PALERMO ROSSETTI PIETRO, domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Cicchetti; -Controricorrente - avverso la sentenza n. 81/2021 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, depositata il 05/07/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;

Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata da Pietro Palermo Rossetti avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2019 emesso dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano a favore dell’Avv. Carla Silano per il pagamento di € 1.536 ,4 0 a titolo di compenso professionale per l’attività espletata nel procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Benevento al n. RG. 519/2015; - il Giudice di Pace, disposto il mutamento di rito da ordinario a sommario ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011, riconosceva il diritto dell’avvocato alle relative spettanze, e, tenuto conto della natura non vincolante del parere fornito dal Consiglio dell’ordine sulla parcella dell’avvocato, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il sig.

Rossetti al pagamento di complessivi euro 668,00 , oltre spese di lite, a titolo di compenso professionale, così come rideterminato ai minimi tariffari e anche equitativamente; - p er la cassazione di tale sentenza Silano Carla ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; - ha re sist ito con controricorso Palermo Rossetti Pietro; Ritenuto che: - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver il giudice di merito errato nel revocare il decreto ingiuntivo opposto di importo pari ad € 1.536,40, rideterminando equitativamente l’importo per il compenso professionale in € 668,00, oltre spese di lite. - Con il secondo motivo si duole d ella nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” per aver, il Giudice di merito, dapprima riconosciuto la spettanza dell’avvocato al compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso sulla base dei minimi tariffari e in via equitativa in € 668, 00; - il giudizio non è caratterizzato dall’evidenz a decisoria e le questioni poste dalla ricorrente richiedono l’esame del fascicolo d’ufficio;

P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio. Così deciso in Rom