Cassation court remands case for file review due to lack of decisive evidence on equitable fee adjustment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's decision to revoke an injunction and set a lawyer's fee at the minimum tariff. The lower court found the original injunction insufficient given the non-binding nature of the bar council's opinion and adjusted the fee equitably. The court remanded the case for file review because the issues required an examination of the case file rather than a decisive ruling based on the written record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: When a lower court decision requires an examination of the case file to resolve factual or legal issues not evident from the written record, the cassation court must remand the cause for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27082-2021 proposto da: SILANO CARLA, domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -Ricorrente - contro PALERMO ROSSETTI PIETRO, domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Cicchetti; -Controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2021 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, depositata il 05/07/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;
Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata da Pietro Palermo Rossetti avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2019 emesso dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano a favore dell’Avv. Carla Silano per il pagamento di € 2173,50 a titolo di compenso professionale per l’attività svolta innanzi al Tribunale di Benevento; - il Giudice di Pace, disposto il mutamento di rito da ordinario a sommario ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011, riconosceva il diritto dell’avvocato alle relative spettanze, e, tenuto conto della natura non vincolante del parere fornito dal Consiglio dell’ordine sulla parcella dell’avvocato, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il sig.
Rossetti al pagamento di complessivi euro 1000,00, oltre spese di lite, a titolo di compenso professionale, così come rideterminato ai minimi tariffari e anche equitativamente; - p er la cassazione di tale sentenza Silano Carla ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; - ha re sist ito con controricorso Palermo Rossetti Pietro; Ritenuto che: - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver il giudice di merito errato nel revocare il decreto ingiuntivo opposto di importo pari ad € 2173,50, rideterminando equitativamente l’importo per il compenso professionale in € 1000,00, oltre spese di lite. - Con il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” per aver, il Giudice di merito, dapprima riconosciuto la spettanza dell’avvocato al compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso sulla base dei minimi tariffari e in via equitativa in € 1000, 00; - il giudizio non è caratterizzato dall’evidenza decisoria e le questioni poste dalla ricorrente richiedono l’esame del fascicolo d’ufficio;
P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio. Così deciso in Roma,