Cassation court quashes tax appeal judgment for omitting examination of decisive mortgage financing facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the taxpayer's appeal against a tax assessment. The taxpayer argued that the lower court failed to examine specific facts regarding a €2 million mortgage and a property pre-emptive right sale, which were central to proving non-professional income sources. The court ruled that the lower court's brief reference to these significant financial circumstances constituted an omission of a decisive fact, violating procedural requirements for a complete factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 54 d.L. 22/06/2012 n.83: The omission of examination of a decisive historical fact, which was the subject of debate between the parties and whose existence is evident from the judgment or case files, constitutes a specific ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28073/2020 proposto da MACCHI GILBERTO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Rita Bernasconi e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Maria Beatrice Zammit nel suo studio in via Alessandria n. 130 (PEC: mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvoc atura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso Oggetto: motivazione sentenze – accertamento sintetico l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 244/22/20 depositata in data 30/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava in via sintetica il suo reddito IRPEF per l’anno 2012; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva il gravame; - ricorre a questa Corte il sig. Macchi con atto affidato a due motivi di impugnazione; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 per aver ritenuto che il contribuente non abbia fornito la prova, con elementi concreti, della provenienza non reddituale delle somme atte a giustificare il proprio tenore di vita, a fronte dell’esiguo reddito dichiarato per il 2012; - il secondo motivo censura la pronuncia di appello per insufficiente e/o apparente motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere la CTR preso posizione circa la valutazione di circostanze provate dal contribuente riferite al finanziamento ipotecario di euro 2.000.000 e la cessione del preliminare di compravendita per euro 100.000; - tali motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi, sono fondati; per vero, di là dall’improprio riferimento in rubrica (anche) al vizio d’insufficiente motivazione, il secondo motivo lamenta in effetti l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; - e sul punto rileva il Collegio come la CTR non abbia minimamente tenuto conto, come si evince nella motivazione, del tutto apodittica quanto alle circostanze concrete del processo sopra indicate (Cass., sez. un., 9279/2019;
Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16599), di elementi di fatto decisivi come quelli appena ricordati, che invece la CTP ha analiticamente esaminato e in ordine ai quali non ha mancato di esprimere le proprie valutazioni in fatto e in diritto (Cass. 28172/2020 e Cass. Sez.1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021); - invece, il giudice dell’appello, do po aver riassunto l’articolata motivazione della CTP, si limita dapprima a illustrare in astratto il dictum dell’art. 38 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 per poi, in una decina di righe (pag. 4 della sentenza) da un lato prendere atto dell’avere il contribuente allegato e documentato la disponibilità di redditi assai più elevati di quelli indicati per il 2012 e l’esistenza di entrate provenienti da fonti diverse dai suoi redditi professionali ( righe n. 3 e n. 4 di pag. 4 della sentenza impugnata) per poi però concludere che questi “non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare ….” (riga n. 5); - è evidente che difetta ogni esame delle circostanze di cui si è detto; l’affermazione così tranchant del giudice dell’appello è indice, infatti, del tutto inequivoco dell’omesso esame dei fatti storici (che non sono neppure in sintesi, infatti, riportati o riassunti in motivazione) relativi al finanziamento ipotecario e alla cessione del preliminare di compravendita immobiliare, peraltro per importi rilevantissimi, non potendo certo ritenersi elementi di fatto così importanti esaminati per implicito nella sentenza gravata e ben potendo gli stessi, se esaminati, condurre a diversa decisione risultando quindi connotati da decisività; - l'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.
L. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.
Sez. UU., 07/04/2014, n. 8053); - costituisce, invero, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133), al novero dei quali vanno pretermessi i fatti denunciati dal ricorrente; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra denunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che