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Ordinanza — n. 23649/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows refund of Robin Hood tax for 2014 due to delayed constitutional invalidation. The court ruled the tax was illegal only from Feb 2015, so prior payments remain valid. The taxpayer's claim for a 2014 refund is dismissed because the law was not unconstitutional then.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23649/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Tax Agency appealed a regional tribunal's decision to grant a tax refund, arguing the 'Robin Hood tax' was legally due for the 2014 fiscal year. The court found that while the tax was constitutionally invalid, its invalidity was declared with a delayed effective date starting February 12, 2015. Consequently, the court held that the tax obligation remained valid for 2014, denying the refund for that period and remanding the case for a new ruling on the correct refund timeline.

Regesto Legislator

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Art. 81 c. 16, 17, 18 del d. l. n. 112 del 2008; Art. 136 Cost.: When a constitutional court decision declares a law unconstitutional with a delayed effective date, the tax obligation remains valid for periods preceding that date, and refunds are only due from the date of invalidity.

Parole chiave

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Robin Hood tax delayed invalidity tax refund constitutional review fiscal year 2014 effective date tax obligation rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c. 16, 17, 18 del d. l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008
Art. 136 Cost.
Art. 3 Cost.
Corte Cost. n. 10/2015
art. 3 Cost
art. 136 della Costituzione

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 / 5, Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28052/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it –ricorrente – Contro SECAB società cooperativa, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Mario Nussi (PEC: mario.nussi@avvocatiudine.it) Oggetto: c.d. “Robin Hood tax” –rimborso – anno 2014 Cons. Est.

Roberto Succio con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Vincenzo Sinopoli in Viale Angelico n. 38; - co ntroricorr ente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli– Venezia Giulia n. 70/01/20 , depositata in data 13/07/2020 e notificata il primo settembre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso dell’addizionale IRES (c.d.

“Robin Hood tax”) versata il 16 giugno 2015 a titolo di saldo per l’anno 2014 in forza della sentenza Corte Cost. n. 10/2015; - la CTP accoglie va il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato ad unico motiv o di impugnazione; la società resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 c. 16, 17, 18 del d. l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza Corte Cost. n. 10/2015 , nonché dall’art. 3 Cost.,per avere la CTR erroneamente ritenuto dovuto il rimborso del tributo, che risulta secondo il ricorrente legittimo solo a partire dal 10 febbraio 2015, data di deposito della ridetta sentenza di illegittimità costituzionale, restando quindi legittimo e dovuto il prelievo per cui è causa, in quanto riferito al precedente periodo d’imposta, vale a dire il 2014;

Cons. Est. Roberto Succio - il motivo risulta in primo luogo ammissibile, non ponendosi la sentenza impugnata in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte; lo stesso è anche fondato; - va premesso, quanto all’efficacia nel tempo delle pronunce della Consulta, che questa Corte nell’esercizio della propria funzione nomofilattica ha già chiarito come (in termini Cass. Sez. 6 / 5,Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018 ) le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non abbiano efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima; - infatti, da tale pronuncia discende che l'addizionale d'imposta in esame è diventata illegittima, poiché in contrasto con le disposizioni costituzionali; nondimeno, l'esecuzione del pagamento dà diritto a rimborso soltanto con decorrenza da quella data e non per i periodi antecedenti, in quanto l'illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015.

La pronuncia del giudice delle leggi si colloca nell'ambito di quella categoria dogmatica delle sentenze costituzionali di «illegittimità differita», con cui esso, pur individuando il momento in cui sorge il vulnus costituzionale, sposta in avanti il termine di decorrenza degli effetti, differendo il dies a quonel dispositivo della decisione; Cons. Est. Roberto Succio - è ben vero che l'art. 136 della Costituzione contiene un effetto retroattivo implicito nel senso che la norma cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma con effetti retroattivi: nondimeno, nella clausola che la Corte delle Leggi ha inserito in quella decisione, si intende che "gli effetti" della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, e dunque in questo specifico e singolare caso, deve ritenersi che la Consulta abbia statuito che in concreto essi non retroagiscono; - conseguentemente l'addizionale di imposta è diventata illegittima costituzionalmente, e l'averla pagata dà diritto a rimborso, solo a partire dal 12 febbraio 2015, e non per i periodi antecedenti, essendo la illegittimità della legge dichiarata solo per il periodo successivo a tal data; - riferendosi il pagamento qui chiesto a rimborso, pacificamente, all’anno 2014, lo stesso era e resta dovuto, risultandone non intaccata la legittimità costituzionale della disposizione legislativa che istituiva la debenza del tributo del quale tal pagamento era adempimento; - in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli- Venezia Giulia in diversa composizione, che statui