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Ordinanza — n. 23648/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling compensation of costs requires specific justification beyond mere cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23648/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against a regional commission's decision to compensate litigation costs. The taxpayers argued that the principle of virtual defeat should have applied since the tax authority exercised self-help to annul the contested act. The court held that while cost compensation is possible upon cessation of the dispute due to self-help annulment, it requires specific judicial justification rather than being automatic or based solely on the absence of party arguments.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: When a tax judgment extinguishes due to the annulment of an act by the tax authority's self-help power, the compensation of litigation costs may be ordered only if the judge provides adequate reasoning, as it does not automatically follow the rule of virtual defeat.

Parole chiave

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tax litigation costs cessation of dispute self-help annulment virtual defeat principle adequate judicial reasoning tax administration self-help litigation expense allocation tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Tuttavia, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 88 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
art. 88 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 274 del 2005
Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010
274 del 2005 (Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; conf.
Sez. 6, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017
Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011
88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4974/2021proposto da: GarlisiRosario, nato a Canicatt ì il 30.9.1998 (C.F.: GRL RSR 98P30 8602T ), e GarlisiFlavio, nato a Canicattì il 12.1.2002 (C.F.: GRL F L V 02A12 B602T ) , entrambi nella qualità di eredi di Garlisi Rosario, deceduto in data 19.9.2020, rappresentati e difesi dall'Avv. Prof . Luigi Cinquemani ( C.F.: CNQ LGU 70D03 M052U), presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, alla Via Messina n. 4, giusta procura in calce al ricorso su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata ope legis in Avviso accertamento maggior reddito di capitale – Compensazione spese processuali Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6122/09 /20 19 emessa dalla CTR Sicilia il 28/10/2019e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Garlisi Rosario proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2004, aveva accertato, all’esito di una indagine operata nei confronti della Garlisi Costruzioni s.r.l., di cui egli era socio al 17,78%, un maggior reddito di capitale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, preso atto della richiesta della Agenzia delle Entrate di declaratoria di estinzione del giudizio per aver prestato acquiescenza alla sentenza emessa dalla CTR nei confronti della società, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione Garlisi Rosario e Garlisi Flavio, quali eredi di Garlisi Rosario, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR stabilito la compensazione delle spese di giudizio, nonostante dovesse applicarsi il principio di soccombenza virtuale, essendo la cessazione della materia del contendere seguita all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sia in primo grado che con l’appello egli aveva chiesto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, depositando altresì un’apposita nota delle spese.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso, al fine di giustificare la compensazione delle spese, una motivazione del tutto apparente (sul presupposto dell’asserito “silenzio delle parti”).

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, si rivelano fondati. In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".

Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese. Tuttavia, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legisprevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; conf.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). In proposito, va ricordato che l’art. 46 (intitolato “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”), mentre al primo comma prevede che “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte,nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.”, al terzo comma stabilisce che “Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.”.

In quest’ottica, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011).

Pur tuttavia, in siffatta evenienza, il provvedimento con il quale, nonostante la cessazione della materia del contendere e in deroga al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono integralmente compensate deve essere adeguatamente motivato. Orbene, non è revocabile in dubbio che la giustificazione addotta dalla CTR (“nel silenzio delle parti può operarsi la compensazione delle spese”) non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

2. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio della causa, anche al fine di regolamentare le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione