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Ordinanza — n. 23640/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls regional tribunal decision for apparent lack of reasoning regarding intra-union purchase presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23640/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled a regional tax tribunal's decision that had dismissed a taxpayer's appeal against an intra-union purchase presumption. The taxpayer argued the tribunal failed to prove the lack of registration, while the tax authority contended the presumption stood. The court ruled the tribunal's reasoning was merely assertive, stating insufficiently why the evidence failed to support the presumption, violating constitutional requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 4; Art. 360 c.p.c., n. 5: A judgment is void if its reasoning is abstract and fails to explain the factual and legal grounds for the decision, leaving the interpreter unable to verify the judge's logic.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning intra-union purchase presumption tax evasion evidence judicial motivation defect nullity of tax judgment burden of proof Italian tax procedure sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 4
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.
Art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992
per disapplicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 applicabile ex art.
Art. 111 Cost.
nonché dell’art. 111 Cost. per avere la CTR motivato esprimendosi con una formula dubitativa e astratta che non spiega le effettive ragioni che hanno portato il giudice ad accogliere l’appello del contribuente; - il motivo è fondato; Cons.
Art. 1, 2, 3 del d.P.R. n. 441 del 1997
nonché dell’art. 111 Cost.
art. 111 Cost
nonché dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019
Cass. Sez.6, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
Cass. Sez.6, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5425/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro DE CARO GIOVANNI rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. Rosario La Rosa (PEC: rosario.larosa@avvragusa.legalmail.it) Oggetto: acquisti intra UE –sentenza - motivazione apparente Cons. Est.

Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 4623/05/20 depositata in data 28/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IVA e IRPEF 2007 e la conseguente cartella di pagamento; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla irrogazione delle sanzioni; gravava tal pronuncia di appello il De Caro; parallela impugnazione proponeva specularmente l’Ufficio; - la CTR, previa riunione dei gravami, accoglieva l’impugnazione del contribuente annullando integralmente gli atti impugnati poiché non riteneva provata la mancata registrazione di un acquisto intracomunitario con conseguente applicazione della presunzione relativa alla cessione in evasione di imposta dei beni così acquistati; - ricorre a questa Corte l’Agenzia d elle Entrate con atto affidato a due motivi; il De Caro resiste con controricorso;

Considerato che: - con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per disapplicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 applicabile ex art. 61 del medesimo d. Lgs. nonché dell’art. 111 Cost. per avere la CTR motivato esprimendosi con una formula dubitativa e astratta che non spiega le effettive ragioni che hanno portato il giudice ad accogliere l’appello del contribuente; - il motivo è fondato; Cons. Est. Roberto Succio - in effetti, la CTR si è limitata ad affermare in via generale che “non appaiono elementi sufficienti a sostegno della presunzione dell’ufficio e della fondatezza dell’accertamento”; più specificamente, peraltro, essa solo scrive che “non sussistono elementi evidenziati dall’ufficio per sostenere la presunzione della mancata emissione della relativa fattura di vendita” senza minimamente spiegare e illustrare a quali “elementi” sia fatto riferimento; - tale motivazione risulta con tutta evidenza completamente assertiva, in quanto priva dell’enunciazione delle ragioni in forza della quale i richiamati elementi, appena accennati nel loro contenuto, non sono stati ritenuti idonei a supportare la pretesa di maggiori tributi; - questa Corte costantemente afferma che (Cass.

Sez.3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 ) la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione; - ancora, si è precisato che (in termini si vedano sia Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23 /05/2019; sia la ulteriore e recente Cass.

Sez.6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 ) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la Cons. Est. Roberto Succio formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture; - orbene, nel presente caso, per quanto la CTR abbi a manifestato adesione alle deduzioni del contribuente (con la telegrafica espressione “in effetti, non appaiono elementi sufficienti a sostegno della presunzione dell’Ufficio…”) ciò non costituisce motivazione munita del c.d.

“minimo costituzionale”; - ciò posto, invero, era onere della CTR render manifesta la contrapposta ragione, ritenuta soccombente, in forza della quale gli elementi dedotti dall’Ufficio non erano idonei a fondare la legittimità dell’atto impugnato; - pertanto, in accoglimento del primo mo tivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame; - all’esito della decisione che precede, il secondo motivo di ricorso incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 3 3 del d.P.R. n. 441 del 1997 in combinato disposto con gli artt. 2697, 2728, c. 1 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., con il quale si censura l’erronea applicazione fatta dalla CTR dei principi in tema di onere della prova, risulta assorbito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso e dich iara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che st