Italian tax court declares null tax proceedings due to lack of necessary joinder of partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the entire tax judgment null because the necessary joinder of partners was omitted. The taxpayer appealed a tax assessment for VAT and IRAP, but the lower court failed to include the company's partners in the proceedings. The court ruled that when a single tax authority act covers both VAT and IRAP based on common elements, the partners must be joined to ensure the unity of the assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n. 546/1992; In tax litigation involving partnerships, if a single tax act assesses both corporate and partner taxes based on common elements, the court must integrate the partners' participation to avoid absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2299/2021 proposto da PAOLAGEST s.a.s. di Tavasani Paola c. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. Paolo Giannini (PEC: paolo.giannini@avvocaticrotone.legalmail.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 – litisconsorzio necessario Cons. Est. Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1151/01/20 depositata in data 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004; - con la sentenza impugnata la CTP rigettava il ricorso; appellava quindi la società; - con la sentenza qui gravata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la PAOLAGEST s.a.s. con atto aff idato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - preliminarmente, rileva il Collegio come si evinca dalla sentenza impugnata che nei gradi di merito non risultano esser stati parti del giudizio i soci della società contribuente; - ritiene questa Corte, con orientamento del tutto consolidato (Cass.
Sez.6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018) che in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta Cons. Est.
Roberto Succio del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo; - è pur vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci; - nondimeno, però, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e come nel caso qui vagliato,anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus , attesa l'inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016)». - pertanto, va dichiarata – rilevandola d’ufficio – la nullità dell’intero giudizio; - la sentenza impugnata quindi è cassata con rinvio alla CTP, giudice del primo grado di merito, che provvederà dapprima alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Cons. Est.
Roberto Succio della Paolagest di Tavasani Paola s.a.s. e quindi all’esame del merito della lite nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone in diversa composizione che statuirà anche quanto alle