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Ordinanza — n. 23632/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows tax authority to issue payment order citing prior declaration without further motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23632/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's annulment of a payment order. The tribunal had invalidated the order because the tax administration failed to provide specific motivation regarding the disallowance of a prior VAT credit. The court ruled that when an automated control reveals a mere calculation error or omittance, a simple reference to the original declaration suffices as motivation, provided no new claim is asserted.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; L. n. 212 del 2000: In automated tax control proceedings, a payment order based on a mere calculation error or prior omittance is validly motivated by a simple reference to the original declaration without further exposition of facts.

Parole chiave

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tax payment order automated control procedure calculation error correction tax declaration motivation VAT credit disallowance administrative burden of proof fiscal liability enforcement rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli e relativa alla presentazione del modello Unico 2009 ex art. 36 bis del d.P.R.
L. n. 212 del 2000
5 L. n. 212 del 2000 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014
Cass. Sez.6/5, Ord. n. 1471 del 20/01/2017
Roberto Succio - ancora, si è precisato ulteriormente sul punto che (Cass. Sez.6/5, Ord. n. 1471 del 20/01/2017;Cass.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n.3334 del 17/12/2019
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1581/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro BURRASCANO SALVATORE, avvocato cassazionista, in proprio (PEC: salvatore.burrascano@avvocatimessina.legalmail.it) Oggetto: cartella di pagamento –art 36bis dpr Cons. Est. Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 4102/10/20 depositata in data 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli e relativa alla presentazione del modello Unico 2009 ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; - la CTP accoglieva il ricorso; gravavano tal pronuncia di appello principale sia l’Ufficio sia il concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CTR confermava l’annullamento dell’atto impugnato in quanto il controllo operato dall’Amministrazione aveva inciso in modo rilevante su quanto esposto in dichiarazione, facendo riferimento quanto alle operazioni di calcolo effettuate, alla precedente comunicazione di irregolarità in ordine alla quale non era stata dimostrata l’avvenuta consegna al contribuente; l’atto impugnato quindi non era concretamente motivato né poteva tale motivazione essere surrogata dai chiarimenti esposti dall’Ufficio nell’atto di appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il contribuente mentre il riscossore è rimasto intimato;

Considerato che: - va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di inammissibilità posta in controricorso; - l’impugnazione dell’Erario pone invero, diversamente da quanto eccepito, una questione di diritto che risulta coerente con il thema decidendum della controversia; la stessa, inoltre, alla Cons. Est. Roberto Succio luce dell’articolazione del motivo, è presentata in modo adeguatamente percepibile dalla Corte; - venendo allora all’esame dell’unico motivo di ricorso dedotto, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 c. 5 L. n. 212 del 2000 e dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto precluso all’Amministrazione il potere di emettere la cartella di pagamento per il disconoscimento del credito iva dell’anno precedenteper il quale la dichiarazione era stata omessa, sulla base delle informazioni in possesso dell’Ufficio in forza dell’anagrafe tributaria in quanto la motivazione dell’atto riscossivo, in tale caso, può consistere in un mero richiamo alla precedente dichiarazione; - il motivo è fondato; - questa Corte ritiene costantemente, in modo monocorde (Cass.

Sez.5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014) che in tema di riscossione delle imposte, allorché l'Amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve escludersi un particolare onere di motivazione di tale provvedimento qualora la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima;

Cons. Est. Roberto Succio - ancora, si è precisato ulteriormente sul punto che (Cass. Sez.6/5, Ord. n. 1471 del 20/01/2017;Cass. Sez. 5 , Ordinanza n.3334 del 17/12/2019) l'Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed a tal fine può avvalersi di un mero controllo cartolare, senza l'emissione di un avviso di rettifica ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973; - tutto ciò in quanto l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa; - nel presente caso, in applicazione di tale ultimo principio, va ritenuta allora adeguata la motivazione dellacartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all'esito del disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria delcredito IVA indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione;

Cons. Est. Roberto Succio - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto del principio qui enunciato; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che stat