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Ordinanza — n. 23628/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against lower court's ex officio finding of tax authority's time bar. The court held that time bar is a strict exception requiring party raising.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23628/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's late submission but allowed the tax authority's appeal regarding the lower court's procedural error. The lower court declared the tax assessment void because the tax authority failed to notify it within the statutory period, despite the taxpayer never raising this defense in the first instance. The court ruled that the time bar is a strict exception that must be raised by the party benefiting from it, not considered by the judge ex officio, thereby correcting the lower court's overreach.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.c.; Art. 57 d. Lgs. n. 546/1992; Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 43 d.P.R. n. 600/1973; Art. 10 L. n. 289/2002: In tax proceedings, the time bar of the tax authority is a strict exception that must be raised by the authority and cannot be examined ex officio by the court.

Parole chiave

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tax time bar exception strict exception rule ex officio examination tax authority notification procedural default tax assessment annulment Cassazione ordinanza contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 394 c.p.c.
Art. 57 d. Lgs. n. 546/1992
Oggetto: determinazione del thema decidendum – art. 57 d.
Art. 112 c.p.c.
546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c. n. 4
in relazione all’art. 360 c.
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Art. 10 L. n. 289/2002
600 del 1973 e dell’art. 10 della L.
art. 394 c.p
art. 112 c.p
546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2198/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro LAURENZI RENATA rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. Carmelina Bono (PEC: avvcarmelinabono@cnfpec.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 8013/05/19 depositata in data 25/10/2019;

Oggetto: determinazione del thema decidendum – art. 57 d. Lgs. n. 546/92 Cons. Est. Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la contribuente ricorreva in riassunzione nel giudizio per l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEF 2001, a seguito di ordinanza di questa Corte n.12213 del 2017; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva le doglianze della contribuente e annullava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Laurenzi;

Considerato che: - va preliminarmente preso atto della tardività della memoria della contribuente, in quanto depositata in data 21 giugno 2022 quindi oltre il prescritto termine; il Collegio quindi non ne terrà conto in quanto l’atto è evidentemente inammissibile; - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. con l’art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per tardiva sua notifica, sebbene tale motivo di impugnazione non fosse stato sollevato nel primo grado di giudizio; - il motivo è fondato; - invero, dalla trascrizione dei motivi di ricorso in primo grado, operata da parte ricorrente a pag. 8 del proprio atto, si evince come in effetti quanto alla tempestività dell’azione dell’Erario nulla venne eccepito, appuntandosi le difese della contribuente su altri profili;

Cons. Est. Roberto Succio - né poteva la CTR, in difetto di eccezione sul punto da parte del contribuente, rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’azione di controllo: questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, tra molte) che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice; - nel ritenere quindi formulata tale eccezione – il che non è stato – e con seguentemente dichiarata decaduta l’Amministrazione dal proprio potere impositivo, quindi, la CTR ha esondato dai limiti del thema decidendum così come delimitato rispettivamente dall’atto impugnato prima e dal ricorso proposto poi della Laurenzi di frontealla CTP; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 10 della L. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR rilevato erroneamente la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria senza far applicazione della proroga biennale di cui all’art. 10 L. n. 289 del 2002, stante la notifica dell’atto avvenuta oltre la data del 31.12.2008; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo, il mezzo in parola è assorbito; - conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello, che si atterrà ai principi qui illustrati; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Cons. Est.

Roberto Succio Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere an