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Ordinanza — n. 23617/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of connection with the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision inadmissible. The court rejected the taxpayer's argument regarding inheritance liability and the opposing party's claim of insufficient grounds, finding the appeal's reasoning disconnected from the original judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the losing party was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 484, 490 c.c.: An appeal is inadmissible if its grounds lack a connection with the ratio decidendi of the appealed decision, rendering the review of the merits impossible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of connection ratio decidendi tax commission decision inheritance liability procedural costs Cassazione ordinanza arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 3
484 e 490 c.c.in relazione all’art. 360 c.
Art. 484 c.c.
Art. 490 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27731/2020, proposto da BORTOLAMI ROMANA, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Salvatore Frattallone (PEC: salvatore.frattallone@ordineavvocatipadova.it) e dall’avv. Consuelo Lillo, con domicilio eletto in Roma presso quest’ultima in via delle Coppelle n. 16/2; –ricorrente – Contro il COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA, per UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Giovanni Ferasin Oggetto: mancato collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata -inammissibilità Cons. Est.

Roberto Succio (PEC: giovanni.ferasin@ordineavvocativicenza.it) e dall’avv. Federica Scafarelli - controricorr ente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 57/01/20 depositata in data 21/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevatoche: - la contribuente ricorreva avverso plurimi avvisi di accertamento a fini IMU per mancato versamento dei tributi riferiti agli anni 2012, 2013, 2014; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impug nata la CTR accoglieva il gravame; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tr e motivi di impugnazione e illustrato da memoria; il Comune di Arquà Petrarca, a seguito di scioglimento dell’Unione dei Comuni dei Colli Euganei, resiste con controricorso, pure illustrato da memoria;

Considerato che: - va preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza dei motivi di ricorso proposta da parte controricorrente; la stessa è infondata poiché le questioni poste in ricorso sono adeguatamente chiare e sufficientemente precisi i fatti sui quali si fondano, alla luce del contenuto anche in fatto della sentenza impugnata; - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 484 e 490 c.c.in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto conto di come, in diritto, l’accettazione di eredità con beneficio di inventario, pur facendo acquisire al Cons. Est.

Roberto Succio chiamato la qualifica di erede, produca l’effetto di separazione dei rispettivi patrimoni e la limitazione intra vires delle responsabilità per i debiti del de cuius; - ritiene il Collegio, decidendo la controversia ancorch é in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (in termini Cass. Sez. Unite , Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009) che il motivo dedotto sia inammissibile; - esso invero non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata che è basata sull’inammissibilità della prospettazione di una causa petendi nuova che è stata introdotta nel giudizio solo con la memoria depositata in primo grado, senza che ricorressero i presupposti che giustificano la proposizione di motivi aggiunti, così come eccepito correttamente in controricorso; - la censura non è in alcun modo correlata ad essa né, in assenza d’impugnazione sul punto, è possibile verificare se ciò integri o meno effettivamente o meno una modifica non consentita dell’originaria causa petendi; - l’inammissibilità del primo motivo si riverbera su que lla degli altri due, ove peraltro si assume l’omesso esame di un elemento di fatto nuovo (l’essere la chiamata all’eredità non nel possesso dei beni ereditari) che non risulta oggetto di tempestiva deduzione nell’originario ricorso, dove la contribuente muoveva invece dall’assunto – incompatibile con la suddetta circostanza fattuale – di non rivestire affatto la qualità di erede; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato; Cons. Est. Roberto Succio p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00 oltre euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma