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Ordinanza — n. 23613/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to certify lawyer's power date post-notice under Art. 35-bis D.Lgs. 25/2008.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23613/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lawyer failed to explicitly certify that the power of attorney was issued after the communication of the contested administrative decision. The applicant, a Nigerian national, sought refugee status recognition, but the lower court rejected his request, and the appeal lacked the specific certification required by the statute. The court ruled that the mere presence of the power of attorney's date and the lawyer's signature for authentication was insufficient to satisfy the explicit certification mandate established by the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. 25/2008; The special power of attorney for cassation appeals in immigration matters must contain an explicit certification by the lawyer that the document was issued after the communication of the contested decision, a requirement not met by mere signature authentication.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility power of attorney certification refugee status recognition administrative litigation procedure lawyer certification requirement protezione internazionale prova del rischio persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Considerato che, in quanto promosso in primo grado con ricorso deposi- tato nell'anno 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 35-bisdel d.lgs.
Art. 6, comma 1, lett. g), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13
25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett.
Legge 13 aprile 2017, n. 46
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 15177 del 1° giugno 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7805/2021 R.G. proposto da KELLY FELIX, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Pasquale Spinicelli , con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 9/21, depositato il 20 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato cheFelix Kelly, cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per duemotivi, avverso il decreto del 20 gennaio 2021 , con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato che, in quanto promosso in primo grado con ricorso deposi- tato nell'anno 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 35-bisdel d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo del comma tredicesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difen- sore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»; che l'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un con- trasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1° giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provve- dimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indica- zione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che, nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliundedal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data delconfe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema»; che è stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risul- tando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il difen- sore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occor- rendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseve- rato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento»; che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura succes- siva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del con- ferimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedi- mento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autenticazione della firma; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ri- corso per cassazione, pur contenendo l'indicazione degli estremi del provve- dimento impugnato, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «visto per autentica della firma», il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l'apposi- zione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura;che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato