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Ordinanza — n. 23611/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal for inadmissible challenges to first-instance judge's fact-finding and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23611/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the tax agency's appeal against a regional tax court's decision regarding property tax adjustments. The agency argued the lower court erred by relying on expert testimony without sufficient motivation, violating civil procedure codes. The court declared these grounds inadmissible because they merely criticized the judge's factual conviction rather than addressing a constitutional defect in the written reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 360 c.p.c. n. 5: Appeals challenging the substantive conviction of the trial judge on factual grounds are inadmissible, and only absolute lack of motivation or apparent motivation constitutes a valid ground for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds factual conviction apparent motivation tax dispute expert testimony constitutional minimum imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
in relazione all’art. 360 c.
Art. 360 c.p.c. n. 4
in relazione all’art. 360 c.
Art. 360 c.p.c. n. 5
in relazione all’art. 360 c.
Art. 116 c.p.c.
qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c.
Art. 12 c.1 c.c.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione.
artt. 2697 c.c
Considerato che: - il primo m otivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27797/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it –ricorrente – Contro I MONTI s.r.l. unipersonale - intimata - Oggetto: motivazione sentenza – perizia di parte Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 162/05/20 depositata in data 21/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuent e ricorrev a avver so l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio rettificava l’imposta ipotecaria versata in quanto ritenuta non congrua la liquidazione operata nell’atto notarile posta in essere in data 19/07/2013 tra l’intimata società e la LATERIZI ALAN METAURO s.r.l.; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era imp ugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame ; - ricorr e a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di impugnazione; la società contribuente è rimasta qui intimata;

Considerato che: - il primo m otivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancato di rilevare che a fondamento della sua decisione il giudice di primo grado non doveva porre le conclusioni della CTU, ma semmai condividere le risultanze della perizia di parte; -il motivo è inammissibile; - invero, (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 ) in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione Cons. Est.

Roberto Succio della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto solo apparente la motivazione quanto al capo relativo ai costi non di competenza e per non aver motivato, come la CTP, le ragioni per le quali ha ritenuto corretta e convincente la CTU; - il motivo è inammissibile, in quanto la CTR ha dato conto in motivazione di come il giudice di primo grado, del quale ha condiviso le valutazioni, “abbia ritualmente fondato il proprio libero convincimento sulle risultanze della disposta CTU, non già passivamente recependone gli approdi, ma condividendone metodo…. e conclusioni…”; - pertanto, la motivazione si colloca al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” e poiché la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni,dalla L. 7 agosto 2012, n. 134pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di Cons. Est.

Roberto Succio motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; -è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07 /04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; -conclusivamente, il ricorso è quindi rigettato; - non vi è luogo a pronu ncia sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente ; neppure sussistono i requisiti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato;