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Ordinanza — n. 23600/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling regional commission failed to recalculate tax after annulling assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, which had annulled the tax assessment. While the regional commission correctly found the tax office's calculations regarding the taxpayer's car and mortgage unsustainable, it erred by merely annulling the assessment rather than recalculating the tax liability based on the corrected figures. The court held that the taxpayer had met the burden of proof regarding asset possession, but the regional commission failed to apply the principle of good administration by reducing the tax claim to its legally correct amount.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 600/1973; Art. 2697 c.c.: When the tax authority proves the taxpayer's possession of assets exceeding declared income and the taxpayer fails to prove their use for specific expenses, the tax authority must recalculate the tax liability rather than simply annulling the assessment.

Parole chiave

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inductive tax assessment burden of proof taxpayer asset possession duration recalculation of tax liability good administration principle IRPEF tax return taxation capacity indices valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR 600/1973
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 2697 c.c.
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova che è a carico del contribuente e deve avere ad oggetto, mediante idonea documentazione, non solo l'entità degli ulteriori redditi, ma anche la durata del loro possesso.
art. 2697 c.c
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 20953-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro ROSCINI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 21, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO AIUDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 169/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'amministrazione finanziaria rideterminava il reddito imponibile in via induttiva in ragione di alcuni indici di capacità contributiva quali l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata, di un motociclo, il sostentamento delle spese di ristrutturazione di un appartamento, il pagamento delle rate di un mutuo; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che non erano condivisibili i calcoli dell'Ufficio per quanto concerne la capacità di mantenimento dell'automobile di proprietà, che il metodo induttivo lasciava enormi spazi all'opinabilità delle pretese erariali tenendo conto dell'uso di algoritmi non conosciuti e non conoscibili, mentre era attendibile la ricostruzione della capacità di sostentamento dei costi aritmeticamente operata dal contribuente, il quale all'epoca viveva con i genitori con tutti i conseguenti risparmi di spesa.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio Ric. 2021 n. 20953 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova che è a carico del contribuente e deve avere ad oggetto, mediante idonea documentazione, non solo l'entità degli ulteriori redditi, ma anche la durata del loro possesso.

Il motivo di impugnazione è parzialmente fondato. Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022;

Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è Ric. 2021 n. 20953 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -3- tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020); l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021;

Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" - circostanza peraltro che la Commissione Tributaria Regionale non ha ben evidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022;

Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018); ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che: l'Ufficio ha proceduto ha rideterminare induttivamente il reddito mediante alcuni indici di capacità contributiva quali l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata, il sostentamento delle spese di ristrutturazione di un appartamento, il pagamento delle rate di un mutuo, che non sono condivisibili i calcoli dell'Ufficio per quanto concerne la capacità di mantenimento dell'automobile di proprietà, il metodo Ric. 2021 n. 20953 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -4- induttivo lasci enormi spazi all'opinabilità delle pretese erariali tenendo conto dell'uso di algoritmi non conosciuti e non conoscibili, mentre è attendibile la ricostruzione della capacità di sostentamento dei costi aritmeticamente operata dal contribuente, il quale, pur dotato di un reddito esiguo, all'epoca viveva con i genitori con tutti i conseguenti risparmi di spesa - non ha fatto buon governo dei principi in materia in tema di onere della prova (che grava in capo alla parte contribuente) dal momento che avrebbe dovuto far gravare sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente la sua capacità di spesa, dovendosi altresì tenere conto che la permanenza in capo al contribuente della durata del possesso non va letta solo come mero dato temporale, in quanto la prova a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso.

Tuttavia, dopo che l'Ufficio aveva correttamente dimostrato il possesso da parte del contribuente di beni indici e un reddito dichiarato inferiore a quanto sarebbe stato necessario per acquistarli, e dopo che, altrettanto correttamente, la sentenza impugnata ha dimostrato che la stima dell'Ufficio era eccessiva rispetto al valore dei suddetti beni indice, anziché procedere - in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario - ad una rideterminazione del reddito, la sentenza impugnata si è limitata ad annullare a rigettare l'appello così confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento già disposto in primo grado.

La sentenza impugnata dunque avrebbe dovuto ridurre la pretesa impositiva originariamente contenuta Ric. 2021 n. 20953 sez. MT - ud. 07-06-2022 -5- nell'avviso di accertamento, riconducendo la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, lo stesso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere