Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to lack of special power of attorney for the sole client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Silvia Bichi's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment regarding unpaid electricity bills. Bichi argued she lacked standing as the sole owner of the business and that the utility company failed to prove meter tampering, while the utility companies contested the appeal's admissibility. The court rejected the merits because both opposing parties successfully argued the appeal was inadmissible due to the absence of a special power of attorney, leading to a remand for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks the special power of attorney required to represent the sole client in the underlying proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29986/2021 R.G. proposto da : BICHI SILVIA, elettivamente domiciliato in TORRITA DI SIENA LOC. FOENNA N. 10, presso lo studio dell’avvocato MASSAI ALESSANDRO (MSSLSN75C16L303W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDISON ENERGIA S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO (CGGCLD56M19H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro E-DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIA CARLO ZIMA, 2/4 C/O DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ZAPPA PAOLA (ZPPPLA64C65B157W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro EDISON ENERGIA SPA, E-DISTRIBUZIONE SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2022/2021 depositata il 30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Silvia Bichi , in proprio e in qualità di socia illimitatamente responsabile del Nuovo Bar degli Sportivi s.n.c. di Bichi Livio C., propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 26206/17 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano per non aver pagato alla Edison Energie s.p.a. le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e agli interessi maturati. Si costituì Edison Energie s.p.a. contestando la fondatezza dell’opposizione dell’attrice. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11935/2019, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale sentenza, Silvia Bichi ha proposto impugnazione dinnanzi alla Corte di Appello di Milano, censurando il Giudice di prime cure per essersi pronunciato anche nei riguardi di Nuovo Bar degli Sportivis.n.c. di Bichi Livio C, malgrado quest’ultima non si fosse costituita nel giudizio di opposizione e per aver ritenuto provato il credito azionato, sebbene Edison Energia s.p.a. non avesse dimostrato i consumi addebitati con le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2022 del 30 giugno 2021, ha rigettato l’appello, rilevando il difetto di legittimazione di Silvia Bichi in proprio, evidenziando come l’unico soggetto legittimato all’opposizione fosse unicamente Nuovo Bar degli Sportivi s.n.c., essendo il titolare del rapporto di fornitura e ritenendo come Edison Energie s.p.a. avesse pienamente assolto l’onere probatorio sull’ammontare dei consumi.
3. Avverso tale sentenza, Silvia Bichi propone ricors o per cassazione sulla base di tre motivi illustrata da memoria. Resistono con controricorso sia E- distribuzione spa sia Edison Energia s.p.a.. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell’art. 75 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Milano erroneamente attribuito la legittimazione passiva alla sig.ra Silvia Bichi e della società Nuovo Bar degli Sportivi s.n.c. di Bichi Livio C. In particolare, la ricorrente sostiene che l’unico legittimato passivo sia la Caffè dei Bastioni s.r.l., ossia l’azienda che effettivamente gestiva ed utilizzava i locali serviti da quei contatori, in virtù di un contratto di affitto d’azienda del 10 giugno 2015. 4.2.
Con il secondo motivo, denuncia la Bichi la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2043 comma 1 c.c., 2697 c.c. per aver la Corte d’Appello di Milano ritenuta provata da parte di Edison Energia s.p.a., la manomissione del contatore da parte dei soci della società Nuovo Bar degli Sportivi s.n.c. di Bichi Livio C. e per avergli imputato consumi elettrici verosimilmente effettuati. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la circostanza che il contatore sarebbe stato manomesso da Nuovo Bar degli Sportivi s.n.c. per il solo fatto che quest’ultimo risultava intestato a tale società; al contrario, l’azienda era stata affittata alla società Caffè dei Bastioni s.r.l. 4.3.Con il terzo motivo, censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n.3, c.p.c. degli artt. 2729 comma 1 e 2679 c.c., per avere i giudici di merito determinato l’ammontare del dovuto in rettifica sui consumi di energia elettrica, sulla base di presunzioni non gravi né precise e concordanti.
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la Corte di Appello di Milano avrebbe erroneamente determinato l’ammontare delle somme dovute sulla base delle sole dichiarazioni della Edison Energia s.p.a.
5. Entrambi i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della procura speciale. 5.1. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. sulla questione della procura speciale sollevata con ordinanza n. 6946/2022.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camer