Supreme Court dismisses appeal when appellant voluntarily renounces the cassation request before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished after the appellant voluntarily renounced his appeal. The appellant, Chiodo Carlo, had initially filed a request to overturn the Second Instance Court's rejection of his claim for price restitution regarding an immovable property purchase. Upon notification of the contrariety, the appellant personally and through his lawyer declared the renunciation, which was accepted by the opposing party, leading the Court to dismiss the case without further ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The cassation proceedings are extinguished if the appellant voluntarily renounces the appeal before the judgment is pronounced, resulting in the dismissal of the request without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15995-2021 proposto da: CHIODO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 16, presso lo studio dell'avvocato PIERO FALETTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro VISENTIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 41, presso lo studio dell'avvocato MARCO CESETTI che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2484/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. La Corte, rilevato che: Chiodo Carlo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2484 del 2. 4. 2021 della Corte di appello di Roma, che aveva respinto la sua domanda nei confronti di Visentin Paolo diretta ad ottenere la restituzione della parte del prezzo versato per l’acquisto di un immobile eccedente quello stabilito per la cessione dalla convenzione intervenuta, ai sensi della legge n. 865 del 1971, tra il comune e l’impresa costruttrice; Visentini Paolo ha notificato controricorso; con atto depositato l’8. 6. 2022, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, il ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; nulla deve disporsi sulle spese, risultando l’atto di rinunzia sottoscritto per accettazione dal controricorrente e dal suo difensore; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di co