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Ordinanza — n. 23489/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on property claim, ruling prior possessory judgment does not bar subsequent ownership actions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23489/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Tosome against the Second Instance Court's dismissal of Maria Coviello's property claim. The appellants argued that a prior possessory judgment should have precluded their current claim, while Coviello contended the lower court correctly applied the burden of proof regarding the original ownership. The court held that a concluding possessory order lacks preclusive effect on subsequent petitory actions and affirmed the lower court's decision based on the parties' failure to contest the original ownership chain.

Regesto Legislator

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Art. 703 c.p.c.; Art. 2923 c.c.: A concluding order in a possessory proceeding does not have preclusive effect regarding the subsequent exercise of petitory actions for ownership.

Parole chiave

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possessory action petitory action preclusive effect property ownership burden of proof azione di rivendicazione asserzione difendibile azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 703, fourth paragraph, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Sentenza n. 14706 del 19/07/2016
Cass. Sez.3, Sentenza n. 14706 del 19/07/2016 , Rv.
Cass. Sez.2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25975-2021 proposto da: TOSONE MAURIZIO e TOSONE SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA n. 79 –STUDIO MORANDINI, presso lo studio dell'avv. ANTONIO TRULIO, rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO ROTONDI -ricorrenti - contro COVIELLO MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. MARIA LUISA SABATINO e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2584/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Torre Maurizio e Sergio avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva accolto la domanda di rivendicazione della proprietà di una porzione di giardino proposta nei confronti dei predetti soggetti da Coviello Maria. Propongono ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure Torre Maurizio e Sergio, affidandosi a quattro motivi. Resiste concontroricorso Coviello Maria. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Torre Maurizio e Sergio avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva accolto la domanda di rivendicazione della proprietà di una porzione di giardino proposta nei confronti dei predetti soggetti da Coviello Maria. Propongono ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure Torre Maurizio e Sergio, affidandosi a quattro motivi.

Con il primo di essi, lamentano il mancato accoglimento dell’eccezione di improcedibilità della domanda che essi avevano formulato in prime cure, e riproposto in appello, sul presupposto che il giudizio di merito fosse stato preceduto da altra causa, con la quale la Coviello aveva esercitato la stessa azione di rivendicazione della proprietà della porzione di giardino oggetto di contestazione. La censura è infondata, poiché la Corte distrettuale da atto che il precedente giudizio aveva avuto ad oggetto una domanda a contenuto possessorio, e precisa che “… la stabilità dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria del procedimento possessorio, per la mancata richiesta (ex art. 703, quarto comma, c.p.c.) di prosecuzione del giudizio di merito … attiene alla tutela possessoria e non ha alcun effetto preclusivo del successivo esercizio delle corrispondenti azioni petitorie”.

La statuizione è conforme al dettato della norma ed agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui il provvedimento conclusivo della fase interdittale del giudizio possessorio non ha contenuto decisorio neanche in relazione al governo delle spese, indipendentemente che esso sia stato assunto all’esito della fase sommaria, e non impugnato (Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 1136 del 02/02/2000 , Rv. 533380) ovvero si tratti di decisione assunta all’esito del reclamo (Cass. Sez. 2 , Sentenza n.6752 del 05/05/2003 , Rv. 562587). Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto che la Coviello non fosse decaduta dal diritto di articolare istanze istruttorie, nonostante lo spirare dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

La censura è infondata: la Corte di Appello afferma che la Coviello non aveva articolato istanze istruttorie con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ma che lo aveva fatto, in modo compiuto, con l’atto di citazione, indicando anche il nome dei testi da escutere (cfr. pag. 4 della sentenza). Tale statuizione è condivisibile, poiché nessuna norma impone alla parte di riproporre, nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., istanze già compiutamente articolate in precedenza, e coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, ove le istanze istruttorie siano state articolate in atto introduttivo, ancorché senza l’indicazione dei testimoni da ascoltare su di esse, la parte può in seguito integrare la sua deduzione limitandosi ad indicare, nei termini di cui al già richiamato art. 183, sesto comma, c.p.c., soltanto il nome dei testimoni non indicati in precedenza (cfr.

Cass. Sez.3, Sentenza n. 14706 del 19/07/2016 , Rv. 641274). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il mancato conseguimento, da parte della Coviello, attrice in rivendicazione, della cd. probatio diabolica circa la proprietà del suolo oggetto della sua domanda. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la mancata pronuncia, da parte della Corte di Appello, sul motivo inerente la presunta inversione dell’onere della prova che sarebbe stata realizzata, sempre ad avviso dei ricorrenti, dal Tribunale. Le due ultime censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate.

La Corte territoriale, in proposito, da atto che le parti non avevano contestato l’originaria appartenenza dell’area al costruttore, Manfredi Attilio, ed ha di conseguenza fondato la propria decisione sulla base dei titoli derivativi da detto comune dante causa, prodotti da ciascuna delle parti. Il giudice di merito ha poi aggiunto che la CTU espletata nel corso del giudizio non aveva ad oggetto la prova del diritto di proprietà, ma soltanto la rappresentazione grafica e l’esatta individuazione delle consistenze di ciascuna delle parti, sulla base dei titoli da queste ultime prodotti in atti di causa.

Anche sotto questo profilo, la decisione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui qualora il convenuto in rivendicazione non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad uncomune dante causa, l'attore è tenuto aprovare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, nonché –ove il convenuto abbia eccepito l’usucapione del cespite–l'appartenenza di quest’ultimo al dant e causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di avere iniziato a possedere e la mancata interruzione di detta relazione con la res da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto stesso (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016 , Rv. 638681) ”. Il Collegio condivide la proposta formulata dal Relatore. La memoria depositata dalla parte controricorrente non offre elementi ulteriori rispetto agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali è meramente riproduttiva. La memoria depositata dal ricorrente, invece, è tardiva e dunque inammissibile. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, de l D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,