Cassation court dismisses appeal due to late filing, ruling the appeal inadmissible under civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Campania Region against a first-instance judgment awarding €500 to the plaintiff. The Region argued the appeal was admissible, but the Court found it was filed late, exceeding the thirty-day deadline for a brief appeal. Consequently, the Court held the appeal inadmissible and quashed the second-instance judgment without remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 326, 327, 339 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal filed beyond the statutory brief period is inadmissible, and the lower court must declare it inadmissible before examining the merits.
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24616-2021 proposto da: DI NAPOLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO CELLUPICA; -Ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; -Intimata - avverso la sentenza n. 1834/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/02/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda avanzata dal Di Napoli Giovanninei confronti della Regione Campania ed avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento di € 500,00 a titolo di borsa formativa per il mese di giugno 2009, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il progetto “I.So.La” e volto alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o di permanenza nel mercato di lavoro; - il giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda dell’attore e, per l’effetto, condannava la Regione Campania a pagare € 500,00, oltre interessi legali dal giugno 2009 e spese di lite; - il Tribunale, in sede di appello, in riforma de lla sentenza di prime cure, ritenuto ammissibile il gravame proposto avverso la sentenza pronunciata secondo equità in quanto denunziante la violazione di una norma sul procedimento, accoglieva l’appello, ritenendo prescritto il diritto invocato dall’originario attore; - ricorre in cassazione Giovanni Di Napoli sulla base di un unico motivo; - la Regione Campania non ha svolto alcuna attività difensiva ; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327,339, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Regione Campania in quanto tardivo. Il ricorrente, invero, denunzia la tardività dell’appello in quanto proposto dalla Regione Campania in data 26/07/2018, ben oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di prime cure, avvenuta in data 08/06/2018 a cura dell’odierno ricorrente.
Il motivo è manifestamente fondato. Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale, risulta che l’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 6175/2018, è stata tardivamente proposta dalla Regione Campania in data 26/07/2018, oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del giudice di primo grado, avvenuta ad opera di Giovanni Di Napoli in data 08/06/2018. Si osserva, altresì, che la tardività dell’appello è stata effettivamente oggetto di specifica eccezi one ; invero, l’odierno ricorrente nel costituirsi in sede di gravame eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività e, conseguentemente, chiedeva, nelle conclusioni, di dichiarare la Regione Campania decaduta dalla impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli ex artt.325 e 326 c.p.c., come anche emerge dalle conclusioni riportate dallo stesso giudice nella stesura della propria sentenza (pag.1).
Ne segue che, il Tribunale di Napoli, ha errato nel non rilevare, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Regione Campania in quanto tardivo e, dunque, proseguito con l’appello.»; Considerato che: –il Collegio condivide la proposta del Relatore; –La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto in quanto la causa non poteva essere proseguita, ai sensi dell’art.382, comma 3 c.p.c.; – le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio d’appello vanno poste a carico della parte soccombente;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza di appello perché il processo non poteva essere proseguit o e condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio d’appello, che liquida in euro 300 ,00 (trecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; nonché delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 (quattrocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli acce