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Ordinanza — n. 23482/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23482/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23482/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24620-2021 proposto da: DI FALCO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO CELLUPICA; -Ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; -Intimata - avverso la sentenza n. 1833/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/02/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda avanzata da Raffaele Di Falco, nei confronti della Regione Campania ed avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento di € 500,00 a titolo di borsa formativa per il mese di giugno 2009, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il progetto “I.So.La” e volto alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o di permanenza nel mercato di lavoro; - i l giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condannava la Regione Campania a pagare € 500,00, oltre interessi legali dal giugno 2009 e spese di lite; - i l Tribunale, in riforma alla sentenza di prime cure, ritenuto ammissibile il gravame proposto avverso la sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto denunziata una violazione di una norma sul procedimento, accoglieva l’appello, ritenendo prescritto il diritto invocato dall’originario attore; - r icorre in cassazione il Sig.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 382, comma 3 c.p; Ordinanza — n. 23482/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1833/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/02/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda avanzata da Raffaele Di Falco, nei confronti della Regione Campania ed avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento di € 500,00 a titolo di borsa formativa per il mese di giugno 2009, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il progetto “I.So.La” e volto alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o di permanenza nel mercato di lavoro; - i l giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condannava la Regione Campania a pagare € 500,00, oltre interessi legali dal giugno 2009 e spese di lite; - i l Tribunale, in riforma alla sentenza di prime cure, ritenuto ammissibile il gravame proposto avverso la sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto denunziata una violazione di una norma sul procedimento, accoglieva l’appello, ritenendo prescritto il diritto invocato dall’originario attore; - r icorre in cassazione il Sig.

Parole chiave

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assegni di formazione sussidio per l'istruzione scolastica speciale prima formazione professionale accredito per compiti educativi investimenti e aiuti finanziari fondazione europea per la formazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Raffaele di Falco, sulla base di un unico motivo; - l a Regione Campania non ha svolto alcuna attività difensiva ; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 382, comma 3 c.p
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24620-2021 proposto da: DI FALCO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO CELLUPICA; -Ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; -Intimata - avverso la sentenza n. 1833/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/02/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda avanzata da Raffaele Di Falco, nei confronti della Regione Campania ed avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento di € 500,00 a titolo di borsa formativa per il mese di giugno 2009, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il progetto “I.So.La” e volto alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o di permanenza nel mercato di lavoro; - i l giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condannava la Regione Campania a pagare € 500,00, oltre interessi legali dal giugno 2009 e spese di lite; - i l Tribunale, in riforma alla sentenza di prime cure, ritenuto ammissibile il gravame proposto avverso la sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto denunziata una violazione di una norma sul procedimento, accoglieva l’appello, ritenendo prescritto il diritto invocato dall’originario attore; - r icorre in cassazione il Sig.

Raffaele di Falco, sulla base di un unico motivo; - l a Regione Campania non ha svolto alcuna attività difensiva ; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo ed unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327, 339, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale di Napoli dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dalla Regione Campania, pur ritualmente eccepita. Il ricorrente, invero, denunzia la tardività dell’appello in quanto proposto dalla Regione Campania in data 24/07/2018, ben oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di prime cure, avvenuta in data 24/05/2018 a cura dell’odierno ricorrente.

Il motivo è manifestamente fondato. Dall’esame degli atti processuali risulta che l’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5619/2018, è stata tardivamente proposta dalla Regione Campania in data 24/07/2018, oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del giudice di primo grado, avvenuta ad opera del sig. Raffaele Di Falco in data 24/05/2018. Si osserva, altresì, che la tardività dell’appello è stata effettivamente oggetto di specifica censura; invero, l’odierno ricorrente nel costituirsi in sede di gravame eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività e, conseguentemente, chiedeva, nelle conclusioni, di dichiarare la Regione Campania decaduta dalla impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli ex artt.325 e 326 c.p.c., come anche emerge dalle conclusioni riportate dallo stesso giudice nella stesura della propria sentenza (pag.1).

Ne segue che, il Tribunale di Napoli, ha errato nel non rilevare, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Regione Campania in quanto tardivo e, dunque, proseguito con l’appello.»; Considerato che: –il Collegio condivide la proposta del Relatore; –La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto in quanto il processo non poteva essere proseguito per tardività dell’appello, ai sensi dell’art. 382, comma 3 c.p.c. – le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio d’appello vanno poste a carico della parte soccombente;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza di appello perché il processo non poteva essere proseguito e condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio d’appello, che liquida in euro 300 ,00 (trecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; nonché delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 (quattrocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori