Cassation court allows claim for servitude negation and liability, dismissing other grounds and remanding case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed Giovanni Montanaro's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision regarding a land dispute. Montanaro argued the lower court misclassified his request as an actio negatoria servitutis and failed to rule on his claim for liability. The court found these two grievances valid because the trial judge did not properly examine the existence of the alleged right of way and the associated liability. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new trial to address the correct legal characterization and liability issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of appeal must examine all claims presented by the parties; failure to address a specific request or mischaracterizing the nature of the action constitutes a violation of the principle of contradiction and requires the judgment to be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29920-2021 proposto da: MONTANARO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA n. 1178, presso lo studio dell'avv. NELICE CACI, rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO PETROSILLO -ricorrente - contro PICCOLI LUCIA e CECERE PIETRO -intimati - avverso la sentenza n. 483/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 161/2012 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, n. 161/2021, rigettava la domanda proposta da Montanaro Giovanni, aggiudicatario di un lotto di terreno, nei confronti di Cecere Pietro e Piccoli Lucia, per sentir condannare questi ultimi alla rimozione di alcune opere eseguite sulla proprietà attrice, finalizzate all’esercizio di una servitù di passaggio, ed al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 483/2021 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di prime cure, nel resto confermata, rideterminava le spese. Ricorre per la cassazione di detta decisione Montanaro Giovanni, affidandosi a quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dei primi due motivi del ricorso con ASSORBIMENTO degli altri due.
Con sentenza n. 161/2012 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, n. 161/2021, rigettava la domanda proposta da Montanaro Giovanni, aggiudicatario di un lotto di terreno, nei confronti di Cecere Pietro e Piccoli Lucia, per sentir condannare questi ultimi alla rimozione di alcune opere eseguite sulla proprietà attrice, finalizzate all’esercizio di una servitù di passaggio, ed al risarcimento del danno. Con sentenza n. 483/2021 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di prime cure, nel resto confermata, rideterminava le spese.
Ricorre per la cassazione di detta decisione Montanaro Giovanni, affidandosi a quattro motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta l’errata qualificazione della domanda operata dal giudice di merito: a suo avviso, infatti, essa avrebbe dovuto essere qualificata come actio negatoria servitutis, poiché l’attore aveva chiesto l’eliminazione di una serie di opere realizzate sul suo fondo e poste a servizio del fondo dei convenuti (nella specie, si trattava di una strada asfaltata lunga metri 60 e larga metri 4, di tre cancelli e di opere minori accessorie).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda con la quale egli aveva invocato l’accertamento della responsabilità dei convenuti per l’esecuzione delle opere di cui anzidetto. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Il Montanaro aveva adìto l’Autorità giudiziaria per sentir accertare la responsabilità dei convenuti nell’esecuzione delle opere erette sul fondo dell’attore, e poste a servizio del fondo di loro proprietà, nonché per la loro condanna alla rimozione ed al risarcimento del danno.
I convenuti, resistendo, avevano a loro volta spiegato domanda riconvenzionale per il riconoscimento del loro diritto a mantenere le opere di cui anzidetto, in quanto destinate a servizio della servitù di passaggio da loro esercitata sul fondo attoreo. Poiché l’oggetto della causa si determina in base alle domande proposte dalle parti, il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto delle rispettive posizioni assunte da attore e convenuti e qualificare la domanda in base al petitum sostanziale, ovverosia al bene della vita, invocato da ciascuna delle parti in causa.
Poiché nel caso di specie si controverteva in relazione all’esistenza, o meno, del diritto di servitù di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale, al cui esercizio erano correlate le opere oggetto della domanda principale, la controversia avrebbe dovuto essere inquadrata nell’alveo delle azioni di negazione, o riconoscimento, dell’esistenza del diritto reale minore. Al contrario, prima il Tribunale, e poi la Corte di Appello –che, sul punto, ha confermato la decisione di prime cure– hanno qualificato la domanda come volta ad ottenere l’accertamento della natura abusiva delle opere oggetto della domanda principale, in quanto realizzate dopo un determinato momento (in particolare, dopo il 12.11.2003).
Così facendo, il giudice di merito ha sostanzialmente travisato la finalità alla quale era tesa l’iniziativa giudiziaria, attribuendo valenza ad elementi secondari –il momento in cui le opere a servizio della servitù erano state realizzate e la loro natura abusiva, o meno– dando rilievo al consenso del precedente proprietario del fondo servente all’asfaltatura della strada (cfr. pag. 4 della sentenza) e tralasciando, invece, di considerare il nucleo fondamentale del petitum, rappresentato, per l’appunto, dall’esistenza del diritto reale al cui servizio erano poste le opere oggetto della domanda principale, e la cui esistenza era a sua volta stata invocata dai convenuti con la domanda riconvenzionale.
In termini, va data continuità al principio secondo cui “Il concreto significato e l'effettiva portata di unadomanda giudiziale debbono desumersi dall'esame e dalla comprensione complessivi dell'atto di relativa proposizione, in ogni sua parte ed in ogni sua necessaria, anche se non espressa, implicazione, di presupposti e di conseguenze, dovendo il giudice, per il corretto adempimento dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, imposto dall'art. 112 c.p.c., identificare, con ogni adeguato strumento ermeneutico, la reale volontà e intenzione della parte e lo scopo da essa perseguito mediante il giudizio” (Cass.
Sez.2, Sentenza n.6942 del 21/11/1983, Rv. 431612, proprio in tema di servitù). In applicazione di tale principio, si è affermato che “La domanda con cui il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di alcuni stenditoi, collocati da un vicino sulle finestre prospicienti un cortile interno, sui quali venga stesa biancheria sgocciolante sulla medesima terrazza, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 c.c., e non può inquadrarsi nella disciplina delle immissioni, implicando i fatti posti in essere dal proprietario dell'appartamento sovrastante l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione dellaservitù” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14547 del 16/08/2012, Rv.623544; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1561 del 30/03/1989, Rv.462355 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5772 del 06/12/1978, Rv. 395580). Va, infatti, tenuto conto che la violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura ogni qualvolta il giudice di merito attribuisca alla parte, o configuri la domanda sul presupposto che la parte abbia invocato, un bene della vita non richiesto, perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni della parte stessa (in termini, Cass.
Sez.1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019, Rv. 654531), o quando il predetto giudice “… alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causapetendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (in termini, cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. d el 11/04 /2018 , Rv. 648147 e Cass.
Sez.3, Sentenza n. del 24/09/2015 , Rv. 636968). Il giudice di merito, in definitiva, avrebbe dovuto esaminare la domanda principale proposta dall’attore, e quella riconvenzionale spiegata dai convenuti, nell’ambito di un complessivo accertamento dell’esistenza del diritto di servitù di passaggio, a favore del fondo dei convenuti ed a carico di quello attore, al cui esercizio le opere oggetto della domanda principale erano evidentemente destinate. Tanto più che l’esistenza di detto diritto reale era stata direttamente rivendicata dai convenuti, proprio mediante la ridetta domanda riconvenzionale.
L’accoglimento, nei termini indicati, del primo e secondo motivo implica l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con i quali il ricorrente contesta l’accertamento svolto dal giudice di merito in relazione al tempo ed all’autore delle opere di cui è causa, all’esistenza, o meno, di una autorizzazione del precedente proprietario del fondo servente, e si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta. Il giudice del rinvio, infatti, dovrà procedere ad un complessivo riesame della fattispecie, accertando in primis l’esistenza del diritto reale rivendicato dai convenuti, e determinando, poi, se, ed in quali limiti, le opere oggetto della domanda principale rientrino nel corretto esercizio del diritto predetto, ov’esso sia accertato come effettivamente sussistente”.
Il Collegio condivide laproposta del Relatore. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. la Corteaccoglie primo e secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiz