Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23478/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific economic prejudice evidence regarding servitude claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and rejected the incidental appeal. The appellants argued for a violation of procedural rights regarding public servitudes and legal costs, but failed to prove specific economic prejudice. The court ruled that the distinction between public servitudes and the claimed easement was legally irrelevant and that the lower court correctly assessed costs without required rental documentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific and concrete economic prejudice resulting from the alleged legal error, particularly when the contested right differs fundamentally from the public servitude cited.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific economic prejudice servitude easement public servitude distinction legal cost allocation procedural admissibility usucapion claim prescrizione acquisitiva ordinaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 380 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 112 c.p
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28906-2021 proposto da: DI LEVA FRANCESCO e BEACH S.A.S. DI CERCIELLO EDUARDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO n. 9, presso lo studio dell'avv. ROBERTO MANTOVANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. SERGIO MIRRA -ricorrenti - nonchè contro GIZZI MARIA ROSARIA, DI LEVA CARMINE MARIO e DI LEVA LUIGI, rappresentati e difesi dall’avv. GIANPAOLO BUONO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4271/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 10680/2014 il Tribunale di Napoli rigettava tanto la domanda principale di negatoria servitutis proposta da Gizzi Maria Rosaria nei confronti di Di Leva Francesco, quanto la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, formulata dal convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 4271/2020, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame principale proposto dalla Gizzi, unitamente ai comproprietari, chiamati in causa, Di Leva Carmine e Luigi, rigettando invece quello incidentale proposto dalla Beach S.a.s. di Cerciello Eduardo, avente causa di Di Leva Francesco, accertando quindi la libertà del terreno di proprietà dell’originaria parte attrice.

Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione Beach S.a.s. di Cerciello Eduardo e Di Leva Francesco , affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso Gizzi Maria Rosaria, Di Leva Carmine e Di Leva Luigi, spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 10680/2014 il Tribunale di Napoli rigettava tanto la domanda principale di negatoria servitutis proposta da Gizzi Maria Rosaria nei confronti di Di Leva Francesco, quanto la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, formulata dal convenuto. Con la sentenza impugnata, n. 4271/2020, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame principale proposto dalla Gizzi, unitamente ai comproprietari, chiamati in causa, Di Leva Carmine e Luigi, rigettando invece quello incidentale proposto dalla Beach S.a.s. di Cerciello Eduardo, avente causa di Di Leva Francesco, accertando quindi la libertà del terreno di proprietà dell’originaria parte attrice.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Beach S.a.s. di Cerciello Eduardo, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso Gizzi Maria Rosaria, Di Leva Carmine e Di Leva Luigi. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe statuito la libertà dell’intero terreno degli odierni controricorrenti dal diritto di servitù passiva, senza tener conto che la domanda di negatoria servitutis dai predetti proposta aveva in effetti ad oggetto solo una porzione del terreno di loro proprietà, ed in particolare all’area che era stata asservita a parcheggio di autovetture, e non anche alla diversa porzione interessata dalla strada e dalla rampa di accesso, gravata da servitù di uso pubblico.

La censura è inammissibile. La sentenza impugnata da atto che oggetto tanto della domanda principale che di quella riconvenzionale era il terreno, di proprietà degli odierni controricorrenti, identificato in catasto al foglio 27, particella 191, presunto fondo servente a favore del terreno di cui al foglio 27, particella 10, presunto fondo dominante (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza) e si conclude, all’esito dell’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, con l’accoglimento della domanda di negatoria servitutis e l’accertamento che il terreno identificato dai dati catastali sopra menzionati “… è libero da pesi, oneri o servitù posti in favore del terreno … distinto alla p.lla 10 del f. 27” (cfr. pag. 7).

Nessun profilo di ultrapetizione, dunque, emerge dalla sentenza impugnata. Né la censura indica, in modo specifico, che il tema della concentrazione del diritto reale oggetto di causa solo su parte del fondo degli odierni controricorrenti, e non sulla sua totale estensione, sia stato proposto nel corso del giudizio di merito: la questione, di conseguenza, deve anche ritenersi nuova. Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole della quantificazione delle spese operata dalla Corte di Appello. Ad avviso della parte ricorrente, il valore della controversia sarebbe inferiore a quello sulla cui base il giudice di merito ha parametrato la condanna alle spese del doppio grado.

La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha liquidato le spese in base allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, di bassa complessità (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ponendole a carico sia della parte originaria, Di Leva Francesco, che della società odierna ricorrente, avente causa da quest’ultimo. Nel contestare la liquidazione operata dalla Corte di merito, la ricorrente assume che lo scaglione che avrebbe dovuto essere applicato fosse quello compreso tra zero ed € 1.100, in quanto il valore della domanda di negatoria servitutis si determina moltiplicando per 50 la rendita castale del fondo servente, nella specie ammontante a lire 3.375.

La deduzione, in astratto corretta (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 21/06/1993 , Rv. 482835) non tiene conto del fatto che, nella specie, il dante causa dell’odierna ricorrente aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del predetto diritto reale, e che in relazione a detta domanda era stato spiegato, proprio dall’odierna ricorrente, appello incidentale. Inoltre, la società Beach S.a.s. non indica quale s arebbe, in concreto, il pregiudizio derivante, a suo carico, dall’ipotizzata applicazione di uno scaglione superiore; sul punto, va ribadito il principio secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass.

Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv.647175; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv.609456; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv.64617), di indicare il valore esatto della controversia (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015 , Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013 , Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì: 1)quanto al primo motivo del ricorso, che la circostanza che parte del fondo servente fosse gravata di servitù di uso pubblico non appare rilevante ai fini del decidere, posto che la domanda proposta dal Di Leva Francesco in via riconvenzionale, e poi coltivata dalla sua avente causa Beach S.a.s., aveva ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù pedonale e carrabile sul fondo servente, ovverosia di un diritto reale del tutto diverso, quanto a contenuto e fruitori, rispetto alla servitù di uso pubblico; 2)quanto invece al governo delle spese, che il ricorrente non indica di aver prodotto in atti del giudizio di merito la documentazione attestante la rendita catastale del terreno oggetto di causa; legittimamente, dunque, il giudice di merito ha apprezzato il valore della causa sulla base degli elementi che aveva a disposizione al momento della decisione.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha provveduto ad una liquidazione unitaria delle spese di lite, senza considerare che gli odierni ricorrenti incidentali erano assistiti da diversi procuratori. La censura è infondata, poiché la Corte distrettuale ha dato atto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che gli appellanti, odierni ricorrenti incidentali, avevano proposto impugnazione congiuntamente avverso la decisione di prime cure, per loro sfavorevole.

La liquidazione unitaria delle spese di lite, eseguita dalla Corte di Appello, è dunque coerente con la scelta processuale delle parti appellanti. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre va rigettato quello incidentale. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la prevalente soccombenza. Esse vanno distratte in favore dell’avv. Gianpaolo Buono, dichiaratosi distrattario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avvocato Gianpaolo Buono. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q