Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation for cost compensation due to conflicting case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected ACRE SRL's appeal against a lower court's decision to compensate litigation costs. The appellant argued the trial court failed to cite specific conflicting precedents justifying the cost allocation, while the lower court merely referenced the existence of such conflicting orientations. The Supreme Court ruled that citing the general existence of conflicting case law regarding the same legal issue constitutes sufficient motivation for the cost decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 92, 132 c.p.c.: The reference to the existence of conflicting judicial precedents on the same legal matter regarding cost allocation constitutes sufficient motivation, as it explains the ratio decidendi without requiring specific citation of each case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15998/2021 R.G. proposto da : ACRE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZIONE MASSIMO (MNZMSM60C16A509E) -ricorrente- contro EDIL RESTAURI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MALINCONICO ROBERTO (MLNRRT77E14H703L) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 2883/2020 depositata il27/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. La Edil Restauri s.r.l. promosse, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno dall’Associazione Costruttori Salernitani (già ANCE Salerno e successivamente divenuta Servizi e Consulenza s.r.l.) per il pagamento delle quote annuali di partecipazione relative agli anni 2014 e 2015, per un totale di € 2.000,00. L’opponente dedusse l’inesistenza del credito vantato dalla controparte evidenziando come, in base allo statuto associativo, il contributo per il 2015 non poteva essere richiesto prima del luglio 2016. Invece, il ricorso ai sensi dell’art. 633 c.p.c. venne azionato nel settembre 2015. Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza del 3 gennaio 2018, rigettò l’opposizione condannando la Edil Restauri s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’opposta.
2. Propose appello la stessa Edil Restauri s.r.l. insistendo, con plurimi motivi di gravame, per l’insussistenza del diritto dedotto in giudizio. Si costituì nel giudizio di secondo grado la ACRE s.r.l., quale cessionaria del ramo d’impresa della Servizi e Consulenza s.r.l., comprendente il credito in oggetto, resistendo all’appello. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 27 novembre 2020, definitivamente pronunciando, rigettò integralmente l’appello, siccome infondato, e compensò le spese del procedimento stante la presenza di contrastanti orientamenti di merito in materia. 3.Avverso tale sentenza ACRE s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Edil Restauri s.r.l. Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c in relazione agli artt. 92 e 132 c.p.c. Secondo la ricorrente la decisione del Giudice territoriale riguardo al regime delle spese sarebbe afflitta da difetto assoluto di motivazione. Deduce che il Tribunale di Salerno ha disposto la compensazione delle spese stante la sussistenza di “diversi precedenti orientamenti di merito contrastanti circa la materia trattata nel presente giudizio”, invero, senza indicare alcun precedente o delineare gli estremi del contrasto interpretativo-applicativo. 5.Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, ha compensato le spese con la seguente motivazione: “vista la presenza di diversi precedenti orientamenti di merito contrastanti circa la medesima materia trattata nel presente giudizio”. Il motivo di ricorso, che denuncia carenza di motivazione per la mancata indicazione degli orientamenti contrastanti, è infondato perché nel riferimento alla materia del giudizio, su cui si sarebbe radicato il contrasto nella giurisprudenza di merito, si coglie la ratio decidendi della compensazione e dunque la motivazione deve ritenersi sussistente. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida incomplessivi Euro 1.300 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Ca