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Ordinanza — n. 23472/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against traffic fine cost allocation due to exceptional jurisprudential conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23472/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the second ground of appeal regarding the allocation of litigation costs while dismissing the first claim. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by awarding costs to the administration despite their loss, citing a lack of consistent judicial precedent. The court found this argument valid because the new statutory provision permits discretionary cost compensation when a significant jurisprudential conflict exists, rendering the lower court's reasoning insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 92 cod. proc. civ.: The principle of liability for costs is violated only if the judge awards expenses to the wholly victorious party; however, the judge may discretionarily compensate costs when absolute novelty of the issue, a change in jurisprudence, or other grave and exceptional reasons justify it.

Parole chiave

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litigation costs allocation jurisprudential conflict discretionary compensation procedural civil code exceptional reasons costs of the trial cassation appeal diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
7 del codice della strada, disponendo la compensazione delle spese del giudizio; la intimata Prefettura –UTG di Roma è rimasta intimata; il ricorrente ha depositato memoria; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 91 cod.
Art. 92 cod. proc. civ.
5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, trovando applicazione nel caso di specie la nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d ecreto legge n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 24 Cost.
Art. 11 Cost.
d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014
art. 91 cod. proc. civ
7 del codice della strada, disponendo la compensazione delle spese del giudizio; la intimata Prefettura –UTG di Roma è rimasta intimata; il ricorrente ha depositato memoria; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 91 cod.
art. 92 cod. proc. civ
5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, trovando applicazione nel caso di specie la nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d ecreto legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8421 del 2017
civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa ( Cass. n. 8421 del 2017; Cass.
Cass. n. 15317 del 2013
8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass.
Cass. n. 5386 del 2003
15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, trovando applicazione nel caso di specie la nuova formulazione dell’art.
Cass. n. 3977 del 2020
77 del 2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ( Cass. n. 3977 del 2020;
Cass. n. 4696 del 2019
Corte costituzionale n. 77 del 2018
13, comma 1 ), come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ( Cass.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26009-2021 proposto da: CASINI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA; -intimata - avverso la sentenza n. 14626/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Casini Franco ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 14626 del 17. 9. 2021 del Tribunale di Roma, che, in accoglimento del suo appello ed in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Roma per violazioni dell’art. 7 del codice della strada, disponendo la compensazione delle spese del giudizio; la intimata Prefettura –UTG di Roma è rimasta intimata; il ricorrente ha depositato memoria; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante la soccombenza dell’Amministrazione; il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 118 disp. att. stesso codice e 24 e 11 Cost., censurano la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione ravvisando le “ gravi ed eccezionali ragioni “ nell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla materia del contendere, adottando una motivazione del tutto inadegu ata e contraddittoria; il terzo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.

Considerato che: il primo motivo di ricorso è infondato, tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa ( Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, trovando applicazione nel caso di specie la nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d ecreto legge n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1 ), come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ( Cass. n. 3977 del 2020;

Cass. n. 4696 del 2019 ); sotto altro profilo la motivazione della statuizione impugnata appare, oltre che generica, del tutto incongrua, avendo il Tribunale accolto l’opposizione per vizi formali dei verbali di accertamento, affermando che essi, non indicando il modello, la marca ed il numero di matricola della strumentazione impiegata per la rilevazione delle infrazioni, non consentivano all’opponente di verificare la sua omologazione e la taratura oraria, laddove il contrasto di giurisprudenza appare riferito all’ulteriore questione della applicabilità nella fattispecie della previsione contenuta nell’art. 5 bis della legge n. 21 del 1992 a seguito dell'art. 9, comma 3, del decreto leggen. 244 del 2016, aggiunto dalla legge di conversione n. 19 del 2017 di conversione; il terzo motivo di ricorso è assorbito; la sentenza va pertanto cassatain relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il s econdo motivo di ricorso, rigetta il primo ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consi