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Ordinanza — n. 23468/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax collection notices known only via dealer's extract when not formally notified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23468/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a first-instance judgment that had dismissed the taxpayer's opposition to tax collection notices. The taxpayer argued she lacked standing because the notices were never formally served, having only discovered them through an extract of rolls provided by a dealer. The court ruled that the lack of formal notification does not preclude the right to challenge the notices when discovered this way, overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. civ.; In tax collection proceedings, an appeal against an extract of rolls containing unnotified notices is admissible if the taxpayer discovers the notices through the dealer's extract, establishing standing to contest the validity of the unnotified documents.

Parole chiave

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tax collection notices formal notification requirement extract of rolls standing to sue administrative penalties dealer notification cassation appeal sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. civ.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Valeri Alessandra per la cassazione della sentenza n.
art. 100 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 19704 del 2015
Cass. n. 27799 del 2018
Cass. n. 29294 del 2019
Cass. n. 15603 del 2020
Cass. n. 15603 del 2020 ) .
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24011-2021 proposto da: VALERI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA CAPITALE 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 5327/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Valeri Alessandra per la cassazione della sentenza n. 5327 del 25. 3. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di inammissibilità dell’opposizione da lei proposta avverso i ruoli e le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, di cui era venuta a conoscenza mediante accesso agli sportelli del concessionarioe di cui aveva contestato l’avvenuta notifica, reputando che la sua domanda non fosse sostenuta dal necessario interesse ad agire, non avendo l’agente della riscossione agito per il loro pagamento; il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale considerato, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, che entrambe le parti intimate avevano contestat o la fondatezza nel merito della domanda e che, in particolare, l’Agenzia delle Entrate Riscossioneaveva dedotto l’avvenuta notifica delle cartelle e non aveva mai adottato alcun provvedimento di sgravio; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso l’interesse ad agire della ricorrente, senza procedere ad un sua valutazione in concreto in relazione alle domanda proposta dalla opponente ed alle difese delle parti convenute e senza considerare che la ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito e quindi aveva interesse ad un accertamento negativo dello stesso al fine di eliminare lo stato di incertezza derivante dai ruoli; il motivo è manifestamente fondato, risultando la soluzione accolta dalla sentenza impugnata non conforme all’orientamento di questa Corte, che, in materia di riscossione di tributi, laddove l'impugnazione investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati, ha affermato la impugnabilità della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ( Cass.

S.U. n. 19704 del 2015; Cass. n. 27799 del 2018); con riferimento al caso di specie, va in particolare affermata l’ammissibilità della impugnazione delle cartelle esattoriali emesse per la riscossione di entrate non tributarie, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, nel caso in cui la parte alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella per un vizio di notifica e, quindi, proponga l’azionein funzione recuperatoria ( Cass. n. 29294 del 2019;

Cass. n. 15603 del 2020 ) . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di co