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Ordinanza — n. 23464/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant lost the appeal and cannot claim expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23464/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court violated the principle of cost allocation. The appellant argued for expense compensation after a partial victory in the appeal, but the court ruled that such compensation is discretionary and not reviewable in cassation when the party remains the loser of the second instance. Consequently, the appeal was dismissed without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 91, last paragraph, cod. proc. civ.: The violation of the principle of cost allocation is only established when the judge awards costs to the totally victorious party; discretionary cost compensation by the appellate judge is not subject to cassation review if the appellant remains the loser of the appeal.

Parole chiave

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principle of cost allocation appellate court discretion cassation inadmissibility expense compensation review partial victory appeal rimborso delle spese spese di esecuzione restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
15317 del 2013 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell ’art. 91 , ultimo comma, cod.
Art. 91, last paragraph, cod. proc. civ.
15317 del 2013 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell ’art. 91 , ultimo comma, cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Fabrizio Carlo per la cassazione della sentenza n.
art. 91 cod. proc. civ
15317 del 2013 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell ’art. 91 , ultimo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8421 del 2017
civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa( Cass. n. 8421 del 2017;
Cass. n. 15317 del 2013
Cass. n. 15317 del 2013; Cass.
Cass. n. 5386 del 2003
Cass. n. 26912 del 2020
Cass. n. 24502 del 2017
26912 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23583-2021 proposto da: FABRIZIO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA N 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA CAPITALE 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 5053/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Fabrizio Carlo per la cassazione della sentenza n. 5053 del 23. 3. 2021, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Agenzia Entrate Riscossione, aveva riformato la decisione di primo grado di annullamento di una cartella di pagamento, dichiarandone la validità in relazione all’importo di euro 195,48 in essa indicato detratte le maggiorazioni applicate, pari a euro 104,65, e condannato l’appellato al pagamento delle spese del giudizio di appello; il primo motivoil ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per averlo condannato alle spese del giudizio di secondo grado, mentre avrebbe dovuto quanto meno compensarle tenuto conto dell’esito finale della lite, che lo aveva visto parzialmente vittorioso; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa( Cass. n. 8421 del 2017;

Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ), laddove l’odierno ricorrente risulta essere stato soccombente nel giudizio di appello, mentre la statuizione di compensazione delle spese costituisce manifestazione di una potestà discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunziabile in sede di legittimità( Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013 ); il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell ’art. 91 , ultimo comma, cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale abbia liquidato le spese di lite in una somma superiore al valore della domanda; anche questo motivo è manifestamente infondato, atteso che la disposizione invocata è applicabile soltanto alle spese relative al giudizio che si svolge dinanzi al giudice di pace ;

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl