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Ordinanza — n. 23463/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking non-censurable fact-finding on tax notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23463/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in evaluating photocopies of tax notices. The appellant claimed the trial court improperly relied on photocopies while ignoring discrepancies in the official file, but the court held that assessing document reliability is a non-censurable fact-finding exercise. Consequently, the appeal was dismissed because the challenged decisions align with established case law regarding the evaluation of evidentiary copies.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; Art. 140 c.p.c.: When a tax collector produces photocopies of notification records and the debtor contests their conformity, the judge must evaluate the contestation based on available evidence rather than automatically dismissing the copies' probative value.

Parole chiave

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tax notice notification photocopy evidence validity fact-finding review cassation inadmissibility administrative sanctions revoca dell'opposizione notifica delle Intese revoca dell'atto amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 2712 c.c.
Art. 2719 c.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto daDi Lernia Nicolò per la cassazione della sentenza n.
art. 2719 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23436 del 2020
Cass. n. 27633 del 2018
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22767-2021 proposto da: DI LERNIA NICOLO', elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO CONTARDI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI GALLIPOLI, COMUNE DI POMEZIA, PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA; -intimati - avverso la sentenza n. 4103/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto daDi Lernia Nicolò per la cassazione della sentenza n. 4103 del 9. 3. 2021 del Tribunale di Roma, che avev a rigettato la sua opposizione avverso alcune cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, affermand o che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, esse gli erano state regolarmente notificate; il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere valutato le relate di notifiche delle cartelle opposte, prodotte in fotocopia, reputando inefficace, perché generico, il disconoscimento delle stesse operato dall’opponente, senza considerare che, avendo questi contestato la stessa esistenza degli originali, il disconoscimento non poteva essere ulteriormente circostanziato ed era di per sé sufficiente a far ritenere non utilizzabili i documenti prodotti in fotocopia; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., atteso che la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento ( recanti il numero identificativo della cartella ) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare la contestazione alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva che risultano dalle copie prodotte, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso ( Cass. n. 23436 del 2020 e n. 27633 del 2018, espressamente richiamate nella decisione impugnata ); in particolare, il Tribunale ha fatto applicazione di tale principio, reputando superata la contestazione attraverso l’esame dei dati risultanti dalle copie prodotte, dando atto che le cartelle di pagamento erano state notificate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. a causa dell’assenza del destinatario , della data della notifica e degli adempimenti successivi previsti dalla legge e che l’avviso di notifica era stato spedito con raccomandata ricevuta dal destinatario come attestato dalla sottoscrizione della ricevuta; la valutazione di tali dati da parte del giudice di merito, quali elementi di prova della attendibilità delle copie e della loro conformità agli originali, integra un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; il secondo motivo di ricorsodenunzia violazione e falsa applicazione degli artt.140, 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando che, in relazione alla cartella n. 9720170220518917, il Tribunale abbia ritenuto validamente perfezionata la notifica, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con la sottoscrizione della ricevuta della raccomanda contenente l’avviso di notifica, nonostante che tale atto non fosse presente nel fascicolo della parte convenuta e la discrepanza tra il numero della raccomandata indicato sulla relata di notifica e quello riportato nell’avviso di spedizione; il motivo appare inammissibile, sia perché investe la valutazione da parte del giudice di merito del documento prodotto, che integra un apprezzamento di fatto non censurabile dinanzi a questa Corte, sia in quanto sembra configurare un errore di fatto, di natura revocatoria e quindi denunziabile attraverso lo specifico rimedio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ. ;

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, avendo il Ministero dell’Interno depositato un mero atto di costituzione in giudizio, senza notificare controricorso e senza quindi svolgere, al pari delle altre parti intimate,attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma,