Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23460/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling that oral lawyer appointment suffices for PA contract, upholding written form requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23460/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring the lawyer-client contract null due to lack of written form. The appellant argued the oral appointment and subsequent defense work satisfied the statutory requirements, while the lower court insisted on a single written document. The court ruled that the oral grant of litigation power combined with the actual performance of the defense mandate effectively perfects the contract through mutual intent, rendering the lower court's strict formality requirement erroneous.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 R.D. 2440/1923; Art. 83 c.p.c.: The requirement for written form in public administration contracts is satisfied by the oral grant of litigation power followed by the concrete exercise of the defense mandate, which perfects the agreement through the meeting of wills.

Parole chiave

Generato dall'IA
public administration contracts written form requirement litigation power grant oral appointment validity lawyer remuneration calculation indennità di patrocinio compenso legato al risultato onorari legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 R.D. 2440/1923
Sabelli, in quanto mancante di forma scritta contestuale - in un unico documento - e dunque non rispondente ai requisiti richiesti dall’ art. 17 R.D. 2440/1923; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l ’Avv.
Art. 83 c.p.c.
2440/1923 nonché dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’ art.
Art. 16 R.D. 2440/1923
Art. 1219 c.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 2041 c.c.
art. 1219 c.c
art. 380-bis c.p
art. 83 c.p
2440/1923 nonché dell’art. 83 c.p.c.
artt. 101 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civile, Sez. II, 06/08/2019, n. 21007
Cass. Civile, Sez. VI, 16/02/2012, n. 2266
Cass. Civile, Sez. VI, 05/06/2020, n. 10675
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22617-2021 proposto da: SABELLILUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI N. 11, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO ALESSE, che lo rappresenta e difende; -Ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA N. 27, presso l’AVVOCATURA DELLA REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO D’ AMATA; -Controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA depositata il 2/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - L’Avv. Luca Sabelli convenne in giudizio la Regione Lazio innanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di € 309.744,34 per l’attività professionale resa nell’ambito del procedimento svoltosi innanzi al TAR del Lazio, R.G. n. 11763/2004; - il Tribunale di Roma accolse la domanda dell’Avv. Sabelli ritenendo che il compenso professionale per l’incarico conferito dalla Regione Lazio andasse calcolato sulla base dei minimi tariffari previsti per le cause di valore determinato, corrispondente, nella specie, a parte del petitum indicato nel ricorso e cioè la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni, pari a € 94.905.777,00; - la Regione Lazio propose appello avverso tale sentenza deducendo la violazione e la falsa applicazione dello scaglione tariffario ai fini della determinazione del compenso professionale, l’erronea valutazione della prova dell’attività processuale effettivamente svolta ai fini della determinazione del compenso professionale, la violazione dell’art. 1219 c.c. relativamente all’individuazione della decorrenza degli interessi legali nonché l’erroneità della sentenza nella parte in cui condannò l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite. - la Corte di Appello di Roma, rilevando d’ufficio la questione, ritenne nullo il contratto di patrocinio concluso tra la Regione Lazio e l’Avv.

Sabelli, in quanto mancante di forma scritta contestuale - in un unico documento - e dunque non rispondente ai requisiti richiesti dall’ art. 17 R.D. 2440/1923; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l ’Avv. Luca Sabelli sulla base di tre motivi; - la Regione Lazio ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dimanifesta fondatezza del ricorso; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 nonché dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di appello ritenuto che il conferimento della procura alle liti seguita dal concreto svolgimento dell’incarico difensivo fosse sufficiente a perfezionare il contratto concluso tra il privato e la Pubblica Amministrazione; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per totale mancanza di motivazione in violazione dell’art. 132 comma 2, n. 3 e art.118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per avere il Giudice omessodi specificare i motivi per cui aveva ritenuto di applicare il principio di diritto generale attinente ai requisiti minimi del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione, in luogo del principio di diritto peculiare per il caso di specie; - con il te rzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 2041 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., per aver dichiarato l’inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per essere stata tardivamente proposta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello; - è fondato il primo motivo di ricorso ; - in tema di forma scritta “ ad substantiam ” dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà tra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (Cass. civile, Sez.

II, 06/08/2019, n. 21007; Cass. Civile, Sez. VI, 16/.02/2012, n. 2266; Cass. Civile, Sez . VI, 05/06/2020, n. 10675 non massimata); - è quindi errata la decisione della Corte di Appello di Roma che si è discostata dal principio di diritto sopra enunciato; - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché si adegui al principio di diritto sopra richiamato; - i restanti motivi restano assorbiti ; - il g iudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accoltae rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di