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Ordinanza — n. 23459/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal challenging lower court's use of presumptions in fraudulent conveyance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23459/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by IMCO SRL inadmissible, upholding the lower court's decision regarding a fraudulent conveyance. The appellant argued that the appellate judge erred by relying solely on a single presumption about the buyer's knowledge without evaluating other evidence. The court ruled that factual assessments based on presumptions fall within the trial judge's exclusive domain and cannot be challenged on appeal unless the reasoning is fundamentally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 2727, 2729 c.c.; The appellate court's evaluation of presumptions regarding fraudulent conveyance is a matter of fact review, immune from cassation unless the reasoning is logically incoherent or decisive facts are omitted.

Parole chiave

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fraudulent conveyance presumptions of fact appellate review cassation inadmissibility revocatory action negozio giuridico immobiliare vendita su progetto pubblicità dell'appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.
Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., degliartt.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
1889/2019, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava inefficace nei suoi confronti l’atto di trasferimento del terreno avente destinazione industriale.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. L, ord. n. 22366/2021
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29707/2021 R.G. proposto da : IMCO SRL, elettivamente domiciliato in Taranto Corso Umberto, 129, presso lo studio dell’avvocato PASANISI BERNARDINO (PSNBNR67A15L049X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PARISI CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE (CMPGPP57B06L049M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARISI CIRO (PRSCRI50A05F839V) -controricorrente- nonchè contro EDIFIN SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n. 326/2021 depositata i l 27/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. La vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Taranto, da Ciro Parisi al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di vendita immobiliare con cui la EDIFIN srl aveva ceduto alla IMCO srl un terreno avente destinazione industriale in agro di Faggiano al prezzo di 20.000,00 euro. Tale terreno, in particolare, era stato venduto dalla EDIFIN srl subito dopo aver ricevuto la notifica del precetto di pagamento conseguente al decreto ingiuntivo del 6 luglio 2017, emesso in favore dell’attore per l’importo di 47.919,40 euro e divenuto esecutivo per mancata opposizione. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1889/2019, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava inefficace nei suoi confronti l’atto di trasferimento del terreno avente destinazione industriale.

2. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 326/2021, pubblicata in data 27 settembre 2021, confermando integralmente l’impugnata sentenza, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali. In particolare, il Giudice Territoriale riteneva la vendita elusiva delle ragioni del creditore - anche con la piena consapevolezza dell’acquirente - essendo stato il contratto di co mpravendita stipulato immediatamente dopo la notifica del precetto di pagamento ed essendo il prezzo di vendita totalmente sproporzionato rispetto al valore di mercato.

3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione la IMCO srl sulla base di un unico motivo di ricorso illustrato da memoria. 3.1.Resiste con controricorso Ciro Parisi. Ha depositato memoria. Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., degliartt. 2727 e 2729 c.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato le regole del ragionamento presuntivo, basando la decisione su un unico indizio senza valutare la sua concordanza con gli altri elementi probatori. In particolare, da un primo ragionamento presuntivo riguardante l’esiguità del prezzo dell’atto di compravendita, il Giudice di secondo grado avrebbe ricavato l’ulteriore presunzione della consapevolezza del terzo acquirente di ledere le ragioni del creditore. Tuttavia, secondo la società ricorrente, in tale ragionamento, la Corte avrebbe omesso di considerare ulteriori elementi che, se vagliati, avrebbero escluso la sussistenza del consilium fraudis e della partecipatio fraudis.

5. Il ricorso è inammissibile atteso che con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., come interpretati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, è stato chiarito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutare la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere la pretermissione del fatto controverso e decisivo, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di presso esame di un punto decisivo.

É stato ulteriormente puntualizzato che non occorre che tra fatto noto e fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (v., ex multis, Cass., sez. L, ord. n. 22366/2021). Nel motivo di ricorso sotto le spoglie di una denuncia per falsa applicazione di norma di diritto, che si assume immune da interferenze con il merito relativo ai presupposti di fatto dell’azione revocatoria, si confuta in realtà il giudizio di fatto, che è profilo come è noto non sindacabile nella presente sede di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso i