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Ordinanza — n. 23456/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming false perception of facts regarding defense costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23456/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court made an error of perception regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the first instance judge should have ruled on the validity of the third-party claim before assigning costs, but the appellate court found no factual error in its reasoning. Consequently, the court held that the lower court correctly determined the third party's claim was unfounded without needing to explicitly rule on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An error of perception requires a positive assertion of a fact contradicting case evidence; mere disagreement with the merit of a third-party claim does not constitute such an error, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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error of perception litigation costs allocation third party claim inadmissible appeal false application of law motivi di revisione ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 395 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater, DPR 115/2002
art. 91 c.p
Ongaro propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, per essere stato condannato al rimborso delle spese processuali nei confronti del terzo chiamato nonostante che lo stesso tribunale avesse ritenuto, con statuizione non impugnata dall'avv.
art. 380- bis c.p
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
art. 156, comma 2 c.p
art. 395 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584
(Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584).
ultisCassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multisCassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439) L'erroredi fatto previsto dall'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20722/2021 R.G. proposto da: ONGARO FRANCO, rappresentato da se medesimo e dall’ a vv. Alessandro Ongaro, elettivamente domiciliato in Roma Via Tolmino 43, presso lo studio dei propri difensori; -ricorrente- contro BUONAMASSA DANIELA, PALLAVICINI TIZIANA -intimate- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.1838/2021 depositata i l 28/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con decreto del 2008, ingiunse a Pallavicini Tiziana di pagare la somma di Euro 3.174,64 in favore dell'avv.

Ongaro, a titolo di compensi per l'opera professionale dallo stesso espletata in un procedimento penale. La Pallavicini propose opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda; chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'inadempimento del difensore. L'avv. Ongaro, a sua volta, chiese il rigetto dell'opposizione, chiamando in causa l'avv. Buonamassa, codifensore della Pallavicini nel processo penale, affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità per i danni patiti da quest'ultima in caso di accoglimento dell'opposizione e della domanda risarcitoria.

Il Tribunale, con sentenza del 17/3/2014, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente alla r i fusione delle spese processuali anticipate dall'opposto e quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla terza chiamata. La Pallavicini propose appello, resistito dall’avv. Ongaro, che propose appello incidentale relativamente alla decisione assunta dal primo giudice in ordine alle spese di lite, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto condannarlo al rimborso delle stesse in favore dell'avv. Buonamassa. La Corte d'appello, per quel che rileva in questa sede, rilevò che le spese processuali sostenute dal terzo che è stato chiamato in causa dal convenuto risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste , in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante,la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata, e ciò senza che sia a tal fine ulteriormente necessario stabilire, in via incidentale, se tale domanda sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria.

L’Avv. Ongaro propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, per essere stato condannato al rimborso delle spese processuali nei confronti del terzo chiamato nonostante che lo stesso tribunale avesse ritenuto, con statuizione non impugnata dall'avv. Buonamassa, la fondatezza della domanda di manleva da lui proposta. Con sentenza del 28.1.2021, n.1838, la Sesta Sezione Civile di questa Corte rigettò il ricorso. La Corte osservòche: - il Tribunale non aveva affatto statuito la fond atezza della domanda che l'opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell'avv.

Buonamassa, essendosi, piuttosto, limitato a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la stessa aveva sollevato, per cui, sul punto, nessuna preclusione da giudicato interno si era potuta formare, tale da impedire, poi, alla Corte d'appello di ritenere che tale domanda fosse "priva di alcuna giustificazione sostanziale e processuale" e quindi, in definitiva, infondata, regolando, su tale presupposto, le spese processuali tra il chiamante e il terzo chiamato in causa; - la Corte d'appello aveva ritenuto che l'avv. Ongaro non avesse dedotto una condotta professionale dell’avv.

Buonamassa potenzialmente causativa dei danni lamentati dall'opponente, sicché, in assenza di alcuna responsabilità del chiamato, ha posto a carico del chiamante il rimborso delle spese di lite sostenute dall'avv. Buonamassa, "stante l'infondatezza della domanda proposta dall'opposto nei confronti del terzo chiamato": in definitiva, la Corte di merito, considerata la manifesta infondatezza della domanda che l'avv. Ongaro aveva proposto nei confronti della chiamata in causa, ha fatto applicazione del principio di diritto (Cass. n. 31889 del 2019;

Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012) secondo cui, quando la domanda principale è rigettata, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria Per la revocazione della sentenza di cassazione ha proposto ricorso l’Avv. Ongaro sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva l’Avv. Daniela Buonamassa In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo (pag.7 del ricorso), sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 2 c.p.c.; secondo il ricorrente l’errore di fatto sarebbe ravvisabile nell’affermazione della Corte secondo cui il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto l’infondatezza della chiamata in causa dell’avv. Buonamassa, mentre invece sarebbe stata rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata e riconosciuta la fondatezza della chiamata in causa dell’avv. Buonamassa.

Inoltre, non corrisponderebbe a verità che l’avv. Ongaro avesse contestato all’avv. Buonamassa una condotta causativa dei danni, in quanto il chiamante avrebbe concluso nell’indicare il terzo chiamato come corresponsabile in caso di pronuncia di condanna al pagamento in favore dell’attrice, sicché sarebbe errata la decisione della Corte d’appello di condanna del chiamante alle spese di lite in favore del terzo chiamato. Il secondo motivo (pag.11 del ricorso), nel denunciare “la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 2 c.p.c., che prevede, nel contrasto tra motivazione e dispositivo, la nullità della sola fase di quest’ultimo inficiata dal detto vizio”, richiama le argomentazioni del primo motivo del ricorso per revocazione.

Con il terzo motivo di ricorso (pag.11 del ricorso), si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. “in quanto il comportamento dell’avv. Ongaro non sarebbe mai stato censurato nel giudizio di primo grado” e, al contrario , il Tribunale avrebbe riconosciuto in motivazione il ruolo preminente dell’avv. Buonamassa, con la conseguenza che la motivazione dovrebbe prevalere sul dispositivo di condanna alle spese del chiamante. I motivi che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono inammissibili. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:

a) consistere in un “errore di percezione”o in una mera “svista materiale”che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multisCassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439) L'erroredi fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste quindi in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.

Esso deve sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di unfatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584). Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio come la sentenza di cassazione non sia incorsa in alcun “errore di percezione”. Come risulta dal punto 2.1 della sentenza oggetto di ricorso per revocazione, “il Tribunale non aveva affatto statuito la fondatezza della domanda che l’opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell’avv. Buonamassa, essendosi, piuttosto, limitato a rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la stessa aveva sollevato, per cui sul punto, nessuna preclusione si è potuta formare”.

Non sussiste alcun errore percettivo in ordine alla fondatezza della domanda dell’avv. Ongaro nei confronti dell’avv. Buonamassa in quanto la sentenza oggetto di revocazione ha dato atto che il Tribunale non ha statuito sulla fondatezza della domanda che l'opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell'avv. Buonamassa, ma si è limitato a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la domanda proposta dall’avv. Ongaro fosse "priva di alcuna giustificazione sostanziale e processuale" e quindi, in definitiva, infondata, regolando, su tale presupposto, le spese processuali tra il chiamante e il terzo chiamato in causa.

La doglianza è volta quindi a censurare l’affermazione della Corte di meritocon la quale è stato riconosciuto che il convenuto chiamante è tenuto alle spese di lite nei confronti del chiamato qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Tale affermazione non è quindi frutto di un errore percettivo sulla fondatezza della domanda svolta dall’Avv. Ongaro nei confronti dell’Avv. Buonamassa, ma sollecita una inammissibile rivalutazione dell’infondatezza della chiamata in causa del terzo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.