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Ordinanza — n. 23455/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming nullity for omitted boundary determination under Art. 950 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court omitted a boundary determination under Article 950 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued the first-instance judgment was null for failing to address this specific request, while the lower courts had already interpreted the property dispute based on the purchase deed and expert reports. The Supreme Court ruled that the legal qualification of the claim belongs to the trial judge, who may apply different legal principles if the facts support a different characterization, thereby rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 950 c.p.c.; The qualification of the claim is entrusted to the trial judge, who may assign a different legal characterization to the facts and action, and may decide on principles of law different from those erroneously invoked by the parties, provided the decision does not exceed the limits of the request or raise issues not forming the object of the trial.

Parole chiave

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omitted boundary determination nullity of judgment iura novit curia code of civil procedure property dispute appeal inadmissibility legal qualification revisione della pianificazione del territorio

Disposizioni normative citate

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Art. 950 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Art. 13 comma 1-bis del DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11103
Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, n. 15190
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9774-2021 proposto da: ARISI REGINA, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Liegi 42, presso lo studio dell'avvocato Roberto Giovanni Aloisio , che lo rappresenta e difende; -ricorrenti - contro BARBIERI MANUELA, NEGRO MIRELLA, BERGAMASCHI MAURA elettivamente domiciliati in Roma, Via Ludovisi 35, presso lo studio dell'avvocato Mario Giuseppe Ridola , rappresentate e difese dall'avvocato Sergio Menchini e Bergamaschi Maura anche dall’ avv . Luca Ciccarelli; -controricorrenti - nonchè contro BERGAMASCHI MAURA, MASINELLI FRANCESCO, RAZZINI GABRIELE, GASPARETTO CESARE, GASPARETTO ETTORE, CATTANI VALERIO, RICCIOTTI MILENA, ROSELLINI FRANCO, MURO CARMINE, DOTI ROSARIA, BALESTRA GIUSEPPE, PACE ALESSANDRO, STIGLIANO PAOLINA, GUSSAGO ALFREDO, TREMOLADA TIZIANA, ARGENTI ANNAMARIA, TORRE FRANCESCA, GHERARDI FRANCESCO, PIVETTI GIOSUE', FIGINI MARCELLA, VAILATI DANIELA, DETTONI MARINELLA; -intimati - avverso la sentenza n. 932/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Arisi Regina, innanzi al Tribunale di La Spezia, con la quale chiese accertarsi, nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, il suo diritto esclusivo, reale e perpetuo di parcheggio di un’auto di media cilindrata della larghezza di metri 2,30 sulla base del titolo e, in via subordinata, per usucapione, per avere posseduto e goduto tale spazio sino alla metà del mese di marzo 2002; - la Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’8.10.2020 confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda principale e subordinata; - la Corte di merito trasse il suo convincimento d a ll’ esame dell’atto di acquisto dell’attrice per notar De Carli del 12.9.1977 e dell’atto della venditrice, la SIT s.r.l., ritenendo che, sebbene nel titolo tale spazio venisse indicato della larghezza di metri due, dall’interpretazione dell’intera clausola contrattuale risultava che detto valore non doveva essere considerato in modo assoluto, ma doveva tenersi conto della diversa metratura dell’area emergente dalla planimetria ad esso allegato, oltre alle risultanze della CTU; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Regina Arisi sulla base di un unico motivo; - hanno resis tito con controricorso Mirella Negro, Manuela Barbieri e Maura Bergamaschi; - gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; - in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il relatore ha formulato proposta di decisi one, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione del confine proposta ai sensi dell’art.950 c.p.c.; - il motivo è inammissibile. - la qualificazione giuridica della domanda è affidata al giudice di merito sulla base del principio "iura novit curia" sicché il giudice ha possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, andando ultra o extra petita soltanto se pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cassazione civile sez.

III, 10/06/2020, n.11103; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, n. 15190); - nel caso di specie, la Corte distrettuale ha interpretato la domanda dell’attrice come domanda di accertamento del diritto esclusivo reale e perpetuo di parcheggio sulla base del titolo di acquisto e, in via subordinata, per usucapione, in quanto non era stato dedotto che il confine tra tale spazio e la proprietà dei convenuti fosse incerto: - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d el DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, sedovuto;

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3000,00 oltre Iva, c.a.p. come per legge ed € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma,