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Ordinanza — n. 23454/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity and lack of autonomous grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23454/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the condominium's cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The court rejected arguments claiming the lower court failed to examine seismic safety facts or misapplied legal principles regarding unauthorized building extensions. This decision was based on the principle of double conformity, which prevents cassation review when the appellate court's factual findings match those of the first-instance court, and the absence of independent grounds to challenge the dismissal of the damages claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 348 ter, comma 5 cod. proc. civ.: A cassation appeal based on the omission of examination of a decisive fact is inadmissible if the appellate court's decision relies on factual evaluations conforming to those of the first-instance court (double conformity), and a generic criticism of the appellate court's fact-finding does not constitute an autonomous ground for cassation.

Parole chiave

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double conformity principle cassation inadmissibility seismic safety regulations omission of decisive fact autonomous grounds of appeal unauthorized building extension civil procedure code prevenzione antisismica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n.
Art. 348 ter, comma 5 cod. proc. civ.
2008 e che essa comportava una valutazione della sicurezza della nuova costruzione e, qualora necessario , l’adeguamento dell’edificio; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod.
Art. 1127 cod. civ.
2115 del 2018,secondo cui la inosservanza delle disposizioni antisismiche introduce una presunzione di pericolosità della nuova opera, valutabile ai sensi dell’art. 1127 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2043 cod. civ.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
civ.; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto dal condominio via delle Robinie n.
art. 1127 cod. civ
2115 del 2018,secondo cui la inosservanza delle disposizioni antisismiche introduce una presunzione di pericolosità della nuova opera, valutabile ai sensi dell’art. 1127 cod.
art. 2043 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2115 del 2018
Cass. n. 3196 del 2008
Cass. n. 10082 del 2013
Cass. n. 10082 del 2013; Cass.
Cass. n. 2000 del 2020
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20902-2021 proposto da: CONDOMINIO DI ROMA VIA DELLE ROBINIE 78, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CASTANI 195, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GALATI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MOBRICI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3214/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto dal condominio via delle Robinie n. 78 in Roma per la cassazione della sentenza n. 3214 del 30. 4. 2021 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua domanda di demolizione della sopraelevazione realizzata sul lastrico solare dell’edificio da Mobrici Bruno, fondata sul rilievo che essa era stata realizzata in violazione della normativa antisismica; letto il controricorso notificato da Mobrici Bruno; il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte distrettuale non abbia considerato che la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che l’ampliamento edificatorio del convenuto era sottoposto alla disciplina antisismica dettata dal d.m. 14. 1. 2008 e che essa comportava una valutazione della sicurezza della nuova costruzione e, qualora necessario , l’adeguamento dell’edificio; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che non consente la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello si basi, come nel caso di specie, su valutazioni di fatto conformi a quelle della decisione di primo grado( c.d. doppia conforme ); il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 1127, comma 2, e 2697 cod. civ.,della legge n. 64 del 1974 e del d.m. 14. 1. 2008, lamenta che la sentenza impugnata non si sia adeguata al principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 2115 del 2018,secondo cui la inosservanza delle disposizioni antisismiche introduce una presunzione di pericolosità della nuova opera, valutabile ai sensi dell’art. 1127 cod. civ., senza che possa avere rilievo in contrario il conseguimento di una concessione in sanatoria; il motivo è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte, che non appare smentito dall’arresto sopra indicato, secondo cui la presunzione di pericolosità della sopraelevazione per inosservanza della normativa antisismica non è assoluta, ma può essere vinta dalla prova che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico ( Cass. n. 3196 del 2008;

Cass. n. 10082 del 2013; Cass. n. 2000 del 2020 ), situazione che nel caso di specie la Corte di appello ha positivamente accertato, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che avevano escluso in concreto che la violazione della normativa antisismica della sopraelevazione avesse compromesso la stabilità dell’edificio, giudicando lo stessoidoneo a fronteggiare il rischio sismico; il terzo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 1127 cod. civ., della legge n. 64 del 1974 e del d.m. 14. 1. 2008, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato e ricostruito le risultanze di causa; il motivo appare inammissibile, risolvendosi in una critica, peraltro del tutto generica, sulla valutazione dei fatti e delle prove operata dalla Corte di appello, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità; il quarto motivo, lamentando violazione efalsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto, sulla base degli errori sopra denunziati, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal condominio; anche questo motivo è inammissibile, attesa la mancata formulazione di censure autonome avverso la statuizione di rigetto impugnata ;

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (_tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così decis