Cassation appeal dismissed as inadmissible for not attacking the actual ratio of the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to challenge the core reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued that a rental contract should be opposable to the administration to limit liability, but the court had based its decision solely on the appellant remaining the registered owner of the administrative authorization. Since the appeal did not address this fundamental basis, the court ruled it did not invest the effective ratio of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it does not attack the effective ratio of the decision, focusing instead on arguments irrelevant to the actual grounds upon which the lower court based its ruling.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28331-2021 proposto da: MANCUSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI, 48/B, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VENTURI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586; -intimata - avverso la sentenza n. 6442/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguent e proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da Mancusi Franc esc o per la cassazione della sentenza n. 6442del 14. 4. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione alla determinazione dirigenziale di Roma Capitale che lo aveva sanzionato per la violazione degli artt. 11 e 20 della legge Regione Lazio n. 21 del 2006, per avere effettuato nell’albergo di via Urbana somministrazione di bevande senza autorizzazione, reputando irrilevante, ai fini della responsabilità dell’opponente, il fatto che egli, quale socio accomandatario della Ivanohe di Mancusi Francesco e c. s.a.s. avesse, in data antecedente alla accertata violazione, dato in affitto ad altri l’azienda alberghiera, essendo comunque rimasto intestatario della relativa autorizzazione amministrativa e non essendo il contratto di affitto opponibile nei confronti dell’Amministrazione; l’unicomotivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 2193 e 2556 cod. civ., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto, ai fini della affermata responsabilità dell’opponente, non opponibile all’Autorità procedente il contratto di affitto dell’azienda alberghiera, nonostante che esso fosse stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate ed annotato nel registro della Camera di Commercio di Roma; il motivo è inammissibile,atteso che non investe l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale, dato atto dell’esistenza, antecedente all’accertamento, del contratto di affitto dell’albergo,ha motivato la soluzione accolta affermando che l’opponente “ tuttavia, ne è rimasto titolare, così come intestatario dell’autorizzazione amministrativa, per cui deve rispondere delle violazioni che siano compiute nell’esercizio di essa “, che appare fondare la responsabilità dell’opponente sul fatto che egli era rimasto intestatario dell’autorizzazione amministrativa e che, per tale ragione , il contratto di affitto dell’azienda assumeva rilievo solo privatistico e non poteva essere opposto all’amministrazione .
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della