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Ordinanza — n. 23450/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding late evidence and factual findings in traffic violation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23450/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court failed to examine late evidence or misapplied the law. The appellant claimed the trial court ignored late administrative proofs and erred in attributing traffic violations to the company without explicit proof in official records. The court ruled that the lower court correctly relied on existing documents containing the company's tax ID and that the procedural rules for opposing injunction orders allow evidence production regardless of the administration's late appearance.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011: The appeal is inadmissible when the alleged omission concerns a procedural violation rather than a historical fact, and when the law permits evidence production in opposition proceedings independent of the administration's timely constitution.

Parole chiave

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inadmissible appeal late evidence admissibility traffic violation attribution opposing injunction order procedural violation omission pubblicità ingannevole prestazioni pubblicitarie false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n.
Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011
23 codice della strada, per avere fatto affiggere manifesti senza autorizzazione; letto il controricorso di Roma Capitale; il primo motivo di ricorso denunzia viol azione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 6 legge n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
civ.; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore di Roma Capitale,seguono la soccombenza della società ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da lla Cioli Egidio s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. n. 20721 del 2018
8053 del 2014; Cass. n. 20721 del 2018 ), ma il mancato rilievo circa l’inammissibilità delle prove, cioè una violazione della legge processuale, e perché comunque non indica le prove che sarebbero state nella specie prodotte tardivamente, tenuto conto che l’art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28555-2021 proposto da: CIOLI EGIDIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA N.16, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TAFURO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ROSSI DOMENICO che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA; -intimata - avverso la sentenza n. 6077/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da lla Cioli Egidio s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 6077dell’8. 4. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a ordinanze ingiunzioni della Prefettura di Roma per la violazione dell’art. 23 codice della strada, per avere fatto affiggere manifesti senza autorizzazione; letto il controricorso di Roma Capitale; il primo motivo di ricorso denunzia viol azione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 6 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere rigettato l’opposizione in assenza di prova circa la riconducibilità delle infrazioni alla società opponente, tenuto conto che nei manifesti e nei verbali di accertamento redatti dai vigili urbani manca va qualsiasi riferimento alla medesima e che non erano state dedotte altre prove volte a dimostrare che essa era proprietaria o beneficiaria dei suddetti manifesti o avesse avuto rapporti con l’autoredelle affissioni; il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare l’accertamento di fatto in ordine riconducibilità delle condotte sanzionate alla società opponente svolto dal giudice di merito, che ha motivato sul punto richiamando il contenuto dei verbali di accertamento delle infrazioni, ove era riportato il numero di partita iva della opponente, l’istanza dalla stessa presentata al sindaco per svolgere l’evento celebrativo pubblicizzato ne i manifesti affissi e d il loro stesso contenuto, in cui si comunicava l’evento diretto a festeggiare il centenario dell’attività commerciale della Famiglia Cioli; il secondo motivo del ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistito dall’avere il Tribunale mancato di dichiarare inammissibili le prove prodotte dall’Amministrazione, che si era costituita tardivamente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio; anche questo motivo è inammissibile, in quanto l’omesso esame denunziato non riguarda un fatto storico, che è la sola ipotesi prevista dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.( Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 20721 del 2018 ), ma il mancato rilievo circa l’inammissibilità delle prove, cioè una violazione della legge processuale, e perché comunque non indica le prove che sarebbero state nella specie prodotte tardivamente, tenuto conto che l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la produzione degli atti relativi all’accertamento della violazione indipendentemente dalla costituzione dell’amministrazione . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore di Roma Capitale,seguono la soccombenza della società ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella came